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Sentenza — n. 41542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in plea bargain fact qualification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a first-instance sentence that reclassified a theft into attempted burglary, arguing the legal qualification was erroneous. The court found the appeal inadmissible because the error in fact qualification was not manifest and did not immediately appear eccentric to the charge. Consequently, the court upheld the lower court's substantive assessment of the defendant's intent and the specific circumstances of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal challenging the qualification of the fact is admissible only for manifest errors, excluding evaluative errors that are not evident from the text.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifest error standard fact qualification attempted burglary procedural inadmissibility violazione di domicilio tentato furto tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.
Art. 614, comma 3 cod. pen.
Art. 56-624 cod. pen.
Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Rovigo, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente El Mazzaougui Younes la pena di mesi sei di reclusione, previa riqualificazione del fatto, originariamente sussunto nella fattispecie dì cui all'art. 56-624-bis cod.
Art. 56-624-bis cod. pen.
Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Rovigo, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente El Mazzaougui Younes la pena di mesi sei di reclusione, previa riqualificazione del fatto, originariamente sussunto nella fattispecie dì cui all'art. 56-624-bis cod. pen., ai sensi degli artt.
artt. 624-bis cod. pen
Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo deducendo l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5 del 19/01/2000
448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv, 27261901).
Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017
Sez. 3, n. 34 del 24/06/2015
Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROVIGOnel procedimento a carico di: EL MAZZAOUGUI YOUNES (CUI 056Z133) nato il 24/07/1994 avverso la sentenza del 20/04/2024 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice del Tribunale di Rovigo, su richiesta delle parti, ha applicato al ricorrente El Mazzaougui Younes la pena di mesi sei di reclusione, previa riqualificazione del fatto, originariamente sussunto nella fattispecie dì cui all'art. 56-624-bis cod. pen., ai sensi degli artt. 614, comma 3, cod. pen., e 56-624 cod. pen.

2. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo deducendo l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 624-bis cod. pen. e 444, 448 e 558 cod. proc. pen. sotto il profilo della errata qualificazione della fattispecie concreta in relazione ai reati ritenuti in sentenza, vertendosi nella palese ipotesi del tentato furto in abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen.. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv, 27261901).

Ed ancora, si è affermato che, in tema dì patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Rv. 271789;

Sez. 3, n. :34»:Th7i2 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell'imputazione e della ricostruzione svolta in sentenza non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica deì fatti, che risulta anzi saggiata nello specifico dal giudice, che ha dato conto con argomenti adeguati e logici del percorso che lo ha condotto al diverso esito qualificatorio. D'altra parte, non è in dubbio che il rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato e che quindi il giudice di merito ha l'obbligo di procedere ex officio a verifica non meramente formale (limitata, cioè all'esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della contestazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti.

L'impostazione seguita nella sentenza impugnata risulta, d'altro canto, conforme all'indirizzo interpretativo di questa Corte - qui condiviso - secondo cuì ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090 - 01); e nel caso di specie il giudice di merito ha posto in rilievo proprio la circostanza che si trattava di una casa di campagna in cui l'imputato, senza fissa dimora, si era verosimilmente introdotto al fine di trascorrere la notte e non di rubare, nel senso che il fine precipuo era stato quello dì trovare un riparo al caldo per dormire e, con l'occasione, se avesse trovato qualcosa, se ne sarebbe potuto appropriare.

In presenza di una motivazione siffatta non vi è spazio per una diversa valutazione nella presente sede di legittimità.

2. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i