Sentenza — n. 40862/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICUPERATI GIAMPAOLO nato ad ALBINO il 20/03/1949 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, MARILIA DI NARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le memorie di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, pervenute in data 13 settembre 2024, del difensore di fiducia, avv. LUIGI RUSSO, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamata anche nelle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICUPERATI GIAMPAOLO nato ad ALBINO il 20/03/1949 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, MARILIA DI NARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le memorie di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore generale, pervenute in data 13 settembre 2024, del difensore di fiducia, avv. LUIGI RUSSO, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Bergamo con la quale l'imputato Giampaolo Ricuperati era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica commesso nella sua qualità di amministratore di fatto della società "MANIFATTURA RIT-MO" s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 6 novembre 2014.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.t 2.1. Con il primo ed unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale come contestata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo nella omessa tenuta e consegna delle scritture contabili.
In particolare, la difesa già con l'atto di appello aveva evidenziato la mancanza da parte del giudice di primo grado di motivazione sull'elemento soggettivo unita alla circostanza che nei rapporti tra la società fallita e la società creditrice Tecnotexil s.r.l. l'assenza delle scritture rappresentava una mera situazione di fatto, non produttiva di alcun pregiudizio per la creditrice. La sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fornito - lamenta la difesa - una motivazione quasi alternativa rispetto alle conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado esprimendosi in termini dubitativi e limitandosi ad affermare che l'assenza di contabilità ha impedito al fallimento di conoscere se esistessero crediti o poste attive in capo alla fallita derivanti dalle forniture dalla stessa assicurate alle Amministrazioni dello Stato con pregiudizio di tutti i creditori trovatisi con un attivo insussistente e con il rilevante debito nei confronti della Tecnotexil, società creditrice anch'essa fallita e il cui curatore aveva azionato il credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. 1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria. 1.1. Ha infatti in primo luogo ricostruito, richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado, i rapporti sussistenti tra la società creditrice Tecnotexil s.r.I., anch'essa fallita e titolare del credito azionato, e la società fallita MANIFATTURA RIT-MO" s.r.l.
In particolare, già all'epoca della messa in liquidazione della Manifattura RIT- MO, nell'anno 2007, Ricuperati era l'amministratore unico della Tecnotexil. La società Tecnotexil produceva forniture militari che trasferiva alla società fallita la quale a sua volta le vendeva alla Pubblica amministrazione, incassandone il prezzo. 1.2. Operata siffatta ricostruzione, in relazione alla quale peraltro il ricorrente non ha proposto alcuna censura, la Corte territoriale ha specificamente argomentato sulla sussistenza del dolo specifico osservando che (p.13):- l'assenza di contabilità ha impedito al fallimento di conoscere la esistenza di crediti o poste attive in capo alla "MANIFATTURA RIT-MO" che pure aveva ricevuto i pagamenti a seguito delle forniture effettuate in favore delle amministrazioni statali; ha impedito altresì di conoscere in che modo fossero state destinate le somme derivanti da tali pagamenti; - da siffatta condotta emerge il pregiudizio nei confronti di tutti i creditori della fallita ed in particolare modo di quelli privilegiati i quali hanno verificato la insussistenza di attivo e l'ingente credito azionato dal curatore del fallimento Tecnotexil, credito che l'amministratore della società e cioè lo stesso imputato non aveva mai richiesto prima del fallimento.
Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamata anche nelle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304).
Nelle memorie di replica la difesa ha lamentato che la pronuncia richiamata attiene a fattispecie diversa rispetto a quella in esame. Anche su questo punto, l'obiezione va superata dal momento che, a prescindere dalla specifica articolazione della vicenda storica, nel caso di specie sono rinvenibili circostanze di fatto che rivelano inequivocabilmente la fraudolenza della condotta da individuarsi nella posizione di Ricuperati il quale, nella qualità di creditore della società fallita, di cui era anche amministratore di fatto, non aveva mai proceduto ad azionare il rilevante credito della Tecnotexil.
La totale assenza delle scritture contabili ha peraltro impedito di conoscere la destinazione delle somme che la società fallita aveva con certezza ricevuto dalle Amministrazioni dello Stato a seguito della cessione delle forniture militari prodotte dalla Tecnotexil con evidente pregiudizio per la società fallita. Nel caso di specie, i giudici di merito, dunque, con motivazione esente da vizi logici, hanno ritenuto sussistente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag