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Sentenza — n. 40765/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40765/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: BUONERBA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/09/1979 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che - giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di un primo provvedimento ordinato dalla Prima sezione di questa Corte - riconosciuta la continuazione tra più reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili, tutte emesse nel giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena complessiva da espiare, da parte di Buonerba Giuseppe, in quella di anni 20 di reclusione, previa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. prima di operare la riduzione del rito premiale sulla pena conteggiata per effetto degli aumenti in continuazione. 2.L'atto d'impugnazione ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

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art. 671 cod. proc. pen, art. 78 cod. pen, art. 187 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 40765/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae dunque giustificazione dalla diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale (così in motivazione, sez. U n. 45583 del 25/10/2007, Volpe).2.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte Cost. sent. n. 183 del 2013).

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena riduzione della multa sospensione di pena revisione della sentenza penale formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., a differenza di quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art.
art. 78 cod. pen
pen., ha rideterminato la pena complessiva da espiare, da parte di Buonerba Giuseppe, in quella di anni 20 di reclusione, previa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Del resto, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: BUONERBA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 02/09/1979 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, che - giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di un primo provvedimento ordinato dalla Prima sezione di questa Corte - riconosciuta la continuazione tra più reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili, tutte emesse nel giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena complessiva da espiare, da parte di Buonerba Giuseppe, in quella di anni 20 di reclusione, previa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. prima di operare la riduzione del rito premiale sulla pena conteggiata per effetto degli aumenti in continuazione. 2.L'atto d'impugnazione ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., dal momento che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere in senso inverso, avrebbe cioè dovuto decurtare la pena complessiva della riduzione imposta dal rito speciale prima di considerare lo "sbarramento" relativo al parametro moderatore dell'art. 78 cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

2. E' principio consolidato (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe; nonché, tra molte, Sez.1, n. 9522 del 14/05/2019, Mabouka, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010 Cutaia, Rv. 249027; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440) che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato - come nel caso di specie - la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito necessariamente opera, a differenza che nel giudizio di cognizione, prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e tanto al fine di evitare un'irragionevole duplicazione del beneficio.

Tale soluzione ermeneutica si fonda sull'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Del resto, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - secondo cui "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per taluni reati si è proceduto con giudizio abbreviato" - si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., a differenza di quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia).

Il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae dunque giustificazione dalla diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale (così in motivazione, sez. U n. 45583 del 25/10/2007, Volpe).2.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (Corte Cost. sent. n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, 02/10/2024