Ordinanza — n. 40764/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 26116/24 (n. sez. 648/2024) del 7 marzo 2024, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso (n. 41890/2023 RG) presentato da Veneruso Rosa avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Napoli con il seguente dispositivo:"Dichiara inammissibile il ricorso di Veneruso Rosa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende." 1.1. Diversamente da quanto argomentato nella parte motiva della sentenza e da quanto indicato nel dispositivo depositato, nel ruolo di udienza era così erroneamente indicato: "Rigetta il ricorso di Veneruso Rosa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali". 1.2. Questa Corte, dunque, procedeva di ufficio alla fissazione di udienza camerale ex art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale. In data 20 settembre 2024, il difensore di fiducia di Veneruso trasmetteva certificato di morte che attestava l'intervenuto decesso della sua assistita in data 4 giugno 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 665 cod. proc. pen, art. 676 cod. proc. pen, art. 171 cod. pen; Ordinanza — n. 40764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte ha chiarito quali devono essere i differenti epiloghi decisori nella ipotesi in cui il decesso dell'imputato avvenga prima o dopo la pronunzia di legittimità. 2.1. Nell'ipotesi in cui il decesso si sia verificato prima della pronunzia, la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione (di recente Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep.2024, Rv. 285789). 2.2.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTE TULLIO nato a NAPOLI il 22/05/1950 VENERUSO ROSA nato a ERCOLANO il 10/11/1950 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cessazione, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale. Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 17 settembre 2024, del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. DIOMEDE GERSONE, nell'interesse della costituita parte civile, che si è associato alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale. Letta la nota, pervenuta in data 20 settembre 2024, del difensore di fiducia, avv. DARIO MIGLIORE, con la quale è stato trasmesso il certificato di morte di Veneruso Rosa, deceduta in data 4 giugno 2024.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 26116/24 (n. sez. 648/2024) del 7 marzo 2024, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso (n. 41890/2023 RG) presentato da Veneruso Rosa avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Napoli con il seguente dispositivo:"Dichiara inammissibile il ricorso di Veneruso Rosa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende." 1.1. Diversamente da quanto argomentato nella parte motiva della sentenza e da quanto indicato nel dispositivo depositato, nel ruolo di udienza era così erroneamente indicato: "Rigetta il ricorso di Veneruso Rosa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali". 1.2. Questa Corte, dunque, procedeva di ufficio alla fissazione di udienza camerale ex art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale. In data 20 settembre 2024, il difensore di fiducia di Veneruso trasmetteva certificato di morte che attestava l'intervenuto decesso della sua assistita in data 4 giugno 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza per le ragioni e nei termini che seguono. Il decesso di Veneruso Rosa è intervenuto in data 4 giugno 2024 e dunque successivamente alla pronunzia della sentenza del 7 marzo 2024.
2. Questa Corte ha chiarito quali devono essere i differenti epiloghi decisori nella ipotesi in cui il decesso dell'imputato avvenga prima o dopo la pronunzia di legittimità. 2.1. Nell'ipotesi in cui il decesso si sia verificato prima della pronunzia, la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione, della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la propria decisione (di recente Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep.2024, Rv. 285789). 2.2.
Diverso è il caso in cui la morte intervenga dopo la pronuncia di legittimità e, quindi, dopo la intervenuta irrevocabilità della sentenza, atteso che in tal caso spetterà al giudice dell'esecuzione, individuato secondo le regole dell'art. 665 cod. proc. pen., la declaratoria di estinzione della pena di cui all'art.171 cod. pen. nelle forme espressamente previste dall'art. 676 cod. proc. pen. (senza formalità e con procedura de plano atteso l'espresso rinvio all'art. 667 comma quarto cod. proc. pen.).
3. Nel caso di specie, dunque, essendo Rosa Veneruso deceduta in data 6 giugno 2024, successivamente alla pronunzia di legittimità, questa Corte può in questa sede procedere unicamente alla correzione dell'errore materiale derivante dal contrasto tra il dispositivo di cui alla sentenza depositata e l'erronea indicazione del dispositivo nel ruolo di udienza. Resta salva la facoltà di ottenere dinanzi al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione della pena di cui all'art. 171 cod. pen. PQM Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 26116/24 (n. sez. 648/2024), emessa in data 7 marzo 2024, come riportato nel ruolo di udienza nel procedimento n. 41890/2023 RG solo nella parte in cui si statuisce "Rigetta il ricorso di Veneruso Rosa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali", che va sostituita con la seguente statuizione "Dichiara inammissibile il ricorso di Veneruso Rosa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende".
Manda alla cancelleria per tutte le annotazioni di rito. Così deciso