Sentenza — n. 40733/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze, ai sensi degli artt. 168 ter cod.pen. e 464 septies cod.proc.pen, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Babacar Faye in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen., perché estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinato la restituzione all'avente diritto della merce in giudiziale sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 168 ter cod.pen, art. 474 cod. pen; Sentenza — n. 40733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, e successivamente fino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: BABACAR FAYE nato il 03/06/1978 avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze, ai sensi degli artt. 168 ter cod.pen. e 464 septies cod.proc.pen, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Babacar Faye in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen., perché estinti per esito positivo della messa alla prova, ed ordinato la restituzione all'avente diritto della merce in giudiziale sequestro.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso, impugnando la statuizione concernente la restituzione della merce contraffatta in sequestro, in quanto disposta in violazione dell'art. 240, comma 2, n.
2) cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, e successivamente fino al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.Luigi Giordano, ha concluso per l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'art. 240, comma 2 n2), cod. pen. prevede che sia sempre ordinata la confisca "delle cose, la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce *reato anche se non è stata pronunciata condanna". Nella fattispecie in esame, è inconfutabile che i beni in sequestro rientrino nella sfera applicativa della suddetta previsione normativa considerata la natura dei reati oggetto del procedimento, essendo stata accertata la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen. ( Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Rv. 242802 — 01; Sez. 2., n. 45583 del 22/11/2022, s.m.). Non è, pertanto, conforme al diritto la restituzione dei beni in giudiziale sequestro disposta dalla sentenza impugnata.
2. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la restituzione dei beni in sequestro, con confisca dei medesimi beni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla restituzione della merce in giudiziale sequestro all'imputato e dispone di converso la confisca del medesimo materiale. Così deciso il 11 settembre 2024 Consigliere este