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Ordinanza — n. 40307/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40307/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZA CALOGERO nato a LOSANNA( SVIZZERA) il 11/07/1966 avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Letto il ricorso di Scorza Calogero; visti i motivi proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen. la inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei, Rv. 26969001); osservato che non rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione, giacché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 25800001; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 26969001); osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico rappresentanza valida ricusazione del pubblico ministero censure procedurali difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Scorza Calogero; visti i motivi proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
26969001); osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZA CALOGERO nato a LOSANNA( SVIZZERA) il 11/07/1966 avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Scorza Calogero; visti i motivi proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen. la inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei, Rv. 26969001); osservato che non rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione, giacché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 25800001; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 26969001); osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1