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Sentenza — n. 40305/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40305/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40305/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la assegnazione di un termine di circa 48 ore è oggettivamente congruo, se posto in relazione al termine legale di cui al comma sesto dell'art. 324 cod. proc. pen., secondo cui l'avviso della data dell'udienza deve essere notificato al difensore e a chi ha proposto l'impugnazione almeno tre giorni prima. Dunque, la difesa ha avuto a disposizione ben cinque giorni per esaminare gli atti, due dei quali solo per la consultazione della documentazione integrativa. A tanto si aggiunge che la difesa ricorrente non ha allegato alcuna specificazione della concreta lesione delle proprie prerogative, in tal senso rivelandosi il motivo anche generico.

Parole chiave

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industria automobilistica sequestro di un veicolo occultamento di beni imprese di costruzione impiego illecito di valori patrimoniali distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Il ricorso per cassazione nell'interesse di Sabrina Polonia è affidato al difensore di fiducia, avvocato Alfonso Papa, il quale svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
art. 324 cod. proc. pen
Nel caso di specie, la assegnazione di un termine di circa 48 ore è oggettivamente congruo, se posto in relazione al termine legale di cui al comma sesto dell'art. 324 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLONIA SABRINA nato a NAPOLI il 29/01/2001 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.E' impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Lucca ha rigettato l'istanza di riesame nell'interesse di Sabrina Polonia avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di quella città sul alcuni veicoli e autocarri nella disponibilità della società Smart Ponteggi s.r.I., nonché dell'autovettura Maserati Ghibli, di un autocarro Iveco e di un motociclo Yamaha ceduti dalla predetta società alla G.P.C.

Costruzioni Generali s.r.I.( di cui la ricorrente è amministratore unico), per essere stato ravvisato il fumus commissi delicti del delitto di cui all'art. 322 comma 1, lett. A) e 329, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019, in relazione ad alcune condotte distrattive tenute dal padre della ricorrente, Claudio Polonia, quale amministratore unico della Snnart Ponteggi s.r.l. 2.Secondo la prospettazione accusatoria, Claudio Polonia aveva tenuto condotte sintomatiche della intenzione di sostituire l'attività della SMART Ponteggi s.r.l. con quella della G.P.C.

Costruzioni Generali, s.r.I., a lui riconducibile quale amministratore di fatto della società, solo formalmente amministrata dalla figlia, odierna ricorrente, svuotando la prima dei propri beni, in tal senso valorizzandosi il passaggio di tre veicoli ( autocarro IVECO, auto Maserati Ghibli e Motociclo Yamaha) dalla Smart Ponteggi s.r.l. ( posta in liquidazione con sentenza del 20 marzo 2024) alla G.P.C. Costruzioni Generali a un prezzo sottostimato rispetto al valore reale dei beni; ulteriori elementi significativi dell'intento distrattivo sono stati ravvisati nelle circostanze della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2022 e nel mancato deposito dei bilanci successivi al 2021, e in una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.

Veniva, dunque, ravvisato il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato e confermato il sequestro preventivo dei veicoli, sia di quelli ancora nella titolarità della Smart Ponteggi s.r.l. sia di quelli, intanto, trasferiti a (e nella disponibilità di) G.P.C. Costruzioni generali s.r.l.

3. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Sabrina Polonia è affidato al difensore di fiducia, avvocato Alfonso Papa, il quale svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 3.1. Con il primo motivo, è dedotta lesione del diritto di difesa. Espone il ricorrente che, nel corso dell'udienza camerale del 28 maggio 2024, dinanzi al Tribunale del riesame, il Pubblico Ministero aveva depositato un nuovo decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del medesimo procedimento e in relazione a uno stesso bene ( autocarro IVECO), nonché le annotazioni di polizia giudiziaria relative alle intercettazioni telefoniche.

Erroneamente, il Tribunale distrettuale avrebbe rigettato l'eccezione di inutilizzabilità formulata dalla Difesa, la quale lamenta di avere ottenuto solo un brevissimo termine a difesa (dal 28 al 30 maggio 2024) per la consultazione della produzione documentale, e, comunque, che l'ordinanza impugnata sarebbe incentrata per la gran parte sul novum documentale, senza che alla Difesa siano stati assicurati le garanzie e i termini di legge. 3.2. Con il secondo motivo è dedotto violazione dell'art. 321 co. 2 cod. proc. pen. in punto di sussistenza del fumus, con specifico riferimento alla affermata distrazione dei beni aziendali trasferiti alla G.P.C.

Costruzioni Generali s.r.l. a un prezzo sottostimato. Si sostiene, in primo luogo, di avere dimostrato che la cessione dei tre veicoli oggi nella titolarità della G.P.C. Costruzioni generale s.r.l. era avvenuta, invece, a un prezzo congruo, mentre l'ordinanza impugnata non ha considerato che la Maserati e il motociclo erano danneggiati e incidentati, e avevano richiesto importati interventi manutentivi, con conseguente deprezzamento degli stessi, e ha del tutto omesso, con riferimento all'Autocarro IVECO, di motivare in merito alla incongruità del prezzo pagato dall'acquirente, ampiamente superiore all'esborso sostenuto dalla Smart Ponteggi s.r.l. per acquisirlo inizialmente.

Si contesta, inoltre, la sussistenza del fumus con riguardo alla ritenuta continuità aziendale tra la Smart Ponteggi s.r.l. e la G.P.C. Costruzioni Generali s.r.I., sottolineandosi come l'oggetto sociale sia solo parzialmente coincidente, i clienti siano comuni in misura marginale, la sede legale della seconda si trovi in provincia di Udine, e, quanto alla circostanza che il padre della ricorrente risulti utilizzatore dei beni ceduti alla società amministrata dalla figlia, viene evidenziato come Claudio Polonia operi quale procacciatore di affari sulla base di un regolare contratto stipulato con la G.P.C. 3.3.

Il terzo motivo si concentra sul profilo del periculum in mora. Ci si duole che l'ordinanza impugnata sia rimasta silente in merito alla natura distrattiva dell'autocarro IVECO, peraltro necessario per lo svolgimento dell'attività aziendale. In ogni caso, il tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione in merito alla sussistenza del periculum ravvisato. Ha depositato memorie scritte il difensore della ricorrente, insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO. Il ricorso è fondato per quanto si dirà.

1. In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2. fatta tal premessa, non ha alcun pregio la prima doglianza con la quale è censurata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della documentazione integrativa depositata dal pubblico Ministero all'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. 2.1. In tema di impugnazioni relative a misure cautelari reali, il Pubblico ministero può introdurre all'udienza di riesame nuovi elementi probatori a carico, ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non posti a base della domanda cautelare, senza che sia configurabile automaticamente una menomazione dell'attività difensiva o una compromissione del contraddittorio tra le parti, purchè venga assegnato all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo ( Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015 Rv. 263664).

Attraverso la assegnazione di un congruo termine, la difesa è, infatti, posta nelle condizioni di conoscere e valutare l'ulteriore produzione dell'accusa, e l'indagato di difendersi concretamente.( Sez. 2, a n. 36451 del 03/06/2015, Rv. 264545). Detto termine, come premesso, è stato concesso dal tribunale distrettuale, che ha rinviato l'udienza di trattazione di due giorni (dal 28 al 30 maggio 2024). 2.2. Questa Corte ha già precisato che la concessione del termine comporta eccezionalmente il rinvio della udienza ad altra data, essendo di regola sufficiente una contenuta sospensione della trattazione del procedimento per consentire alla difesa di esaminare le nuove produzioni.

Nel caso di specie, la assegnazione di un termine di circa 48 ore è oggettivamente congruo, se posto in relazione al termine legale di cui al comma sesto dell'art. 324 cod. proc. pen., secondo cui l'avviso della data dell'udienza deve essere notificato al difensore e a chi ha proposto l'impugnazione almeno tre giorni prima. Dunque, la difesa ha avuto a disposizione ben cinque giorni per esaminare gli atti, due dei quali solo per la consultazione della documentazione integrativa. A tanto si aggiunge che la difesa ricorrente non ha allegato alcuna specificazione della concreta lesione delle proprie prerogative, in tal senso rivelandosi il motivo anche generico.

3. Il secondo motivo - con l'eccezione di cui si dirà al punto successivo - è fortemente orientato verso un non consentito riesame nel merito, insistendo il ricorrente nell'asserire che "il tribunale sarebbe dovuto pervenire a conclusioni diametralmente opposte ovvero che nessuna distrazione dei beni regolarmente e congruamente acquistati dalla GPC Costruzioni Generali srl sia stata posta in essere ai danni della smart ponteggi srl" (ved. pag.6 del ricorso). Il ricorrente, tra l'altro, fonda i suoi assunti per contestare la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora su alcuni documenti, quali ad esempio alcune fatture attestanti gli importi spesi per l'acquisto dei veicoli ovvero per lavori eseguiti in seguito a incidenti, (ved. pag.7 del ricorso), che, però, non allega ai fini dell'autosufficienza del ricorso, sostenendo, in proposito, che, proprio alla luce delle ricostruzioni operate dalla difesa, emergerebbe la regolarità delle operazioni, nonché la congruità e regolarità nel pagamento del prezzo, e, quindi, la infondatezza della tesi accusatoria in merito alla prospettata continuità aziendale tra le due società.

Trattasi, tuttavia, di critica involgente la ricostruzione del fatto processuale, come tale non ammissibile in sede di legittimità; ancor più, nel giudizio afferente misure cautelari reali in cui, come si è già evidenziato, non è consentita la denuncia di vizi della motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis ( Sez. 5, n. 43068 de/ 13/10/2009, Rv. 245093). 3.1.

Questo vuol dire che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. E', invece, possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura cautelare reale, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111 sesto comma, Cost, 125 comma 3 cod. proc. pen., poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale.

4. In tale ottica, se, come detto, non hanno dignità le doglianze con le quali, di fatto, si denunciano vizi della motivazione nella ricostruzione del'attività distrattiva che fonda il provvedimento cautelare, risulta, invece, fondato il terzo motivo, la cui doglianza riguarda l'autocarro Fiat Iveco targato BG965FD, dal momento che, effettivamente, - a differenza di quanto si legge in relazione altri due veicoli - il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione specifica in merito alle ragioni per cui si tratterebbe di una condotta distrattiva, fattispecie di reato che è posta a giustificazione dell'apprensione della res, anche in ragione della deduzione difensiva con cui si fa valere la circostanza che la società rappresentata dalla ricorrente avrebbe provato, fin dalla presentazione della richiesta di riesame, il regolare e corretto acquisto del bene, in particolare, sostenendo che il veicolo in questione sarebbe stato ceduto dalla Smart Ponteggi s.r.l. alla GPC Costruzioni Generale s.r.l. a un prezzo pari a quasi il doppio di quello pagato per l'acquisto ab origine. 4.1.

Il Tribunale del riesame, in sede di controllo sui presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato. (Sez. 3 n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693).

5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito, limitatamente al sequestro disposto in relazione all'autocarro Fiat Iveco targato BG965FD, in relazione al quale dovrà essere argomentata la valutazione che ha condotto ad individuare la natura distrattiva nella cessione da parte della società Snnart Ponteggi s.r.l. amministrata dal padre della ricorrente, Claudio Polonia, indagato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dell'autocar