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Ordinanza — n. 39746/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39746/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto depositato il 1 agosto 2023, confermava parzialmente la confisca di prevenzione in relazione ad alcuni beni sequestrati, anche nei confronti di Cristiana Fascetta, terza interessata. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Cristiana Fascetta consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39746/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché tardivo, in quanto non rispettoso del termine di giorni dieci fissato dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 159 del 2011.

Parole chiave

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confisca dei beni procedura di rivendicazione nel pignoramento legato di cosa altrui distrazione di valori patrimoniali rivendicazione della proprietà beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Cristiana Fascetta consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Il decreto impugnato è stato depositato in data 1 agosto 2023 e corretto con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen.— per un errore materiale — in data 10 agosto 2023.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASCETTA CRISTIANA nata a ROMA il 15/03/1975 avverso il decreto del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto depositato il 1 agosto 2023, confermava parzialmente la confisca di prevenzione in relazione ad alcuni beni sequestrati, anche nei confronti di Cristiana Fascetta, terza interessata.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Cristiana Fascetta consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'omessa notifica della citazione alla ricorrente per l'udienza di appello.

4. Il secondo e il terzo motivo deducono il difetto di correlazione fra il periodo di pericolosità del proposto Marcello Fondacaro e il momento di acquisizione dei beni confiscati. .,.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, in quanto non rispettoso del termine di giorni dieci fissato dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 159 del 2011.

2. Il decreto impugnato è stato depositato in data 1 agosto 2023 e corretto con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen.— per un errore materiale — in data 10 agosto 2023. Il primo provvedimento è stato notificato all'avvocato Antonia Condemi, difensore di fiducia di Cristina Fascetta, a mezzo pec in data 2 agosto 2023 e alla terza Fascetta in data 1 settembre 2023, a mani proprie da parte del personale del Servizio centrale di protezione, quale familiare di Fondacaro, proposto per la misura di prevenzione e divenuto collaboratore di giustizia.

Pertanto, in relazione al provvedimento impugnato, il deposito del ricorso per cassazione per conto della Fascetta in data 4 marzo 2024 risulta tardivo, a differenza di quello proposto da Marcello Fondacaro e Rosaria Giacalone, a fronte delle notifiche ricevute il 21 settembre e il 1 settembre 2023, deciso da questa Corte di cassazione, Sezione Quinta, con sentenza n. 5350 all'udienza del 9 gennaio 2024. La successiva nqtifica riguardava l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, che atteneva al solo dispositivo, ove veniva indicato un erroneo riferimento al numero di decreto di primo grado, mentre corretta era la data di emissione del primo decreto citato.

Tale ultimo provvedimento correttivo veniva notificato il 23 febbraio 2024 alla Fascetta. Ebbene, la natura non decisiva della correzione, solo formale, e l'immediata comprensibilità del decreto principale, notificato in prima battuta alla Fascetta — tanto che gli altri soggetti interessati hanno proceduto al ricorso tempestivo avverso il decreto a prescindere dalla correzione — esclude che tale ultima notifica costituisca il dies a quo per il decorso del termine per l'impugnazione. Il ricorso è dunque tardivo, anche alla luce del consolidato principio per cui l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Nwokoro, Rv. 286104 - 01; conf.

N. 3543 del 1998 Rv. 210160 - 01, N. 34225 del 2014 Rv. 260341 - 01, N. 13006 del 2015 Rv. 262995 - 01).

3. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Ca