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Sentenza — n. 39166/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39166/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lanza Giuseppe Elio nato a Genova il 14 marzo 1956; avverso l'ordinanza del 2 maggio 2024 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria integrativa depositata dal ricorrente il 29 settembre 2024

Regesto Legislator

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art. 127 cod. proc. pen, art. 39 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E tanto dà conto dell'impossibilità di attendere l'eventuale dichiarazione di astensione (peraltro meramente sollecitata dalla parte). Quanto alle circostanze dedotte con la memoria, è sufficiente ribadire che, nel giudizio per cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782).

Parole chiave

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domanda di ricusazione facoltà di astenersi dal testimoniare abbandono del procedimento censure procedurali diritto di ottenere una decisione indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod. proc. pen
pen., deduce che la Corte d'appello, a seguito del deposito dell'atto di ricusazione, avrebbe dovuto, ex lege, fissare l'udienza e comunicarne la data al ricorrente, che avrebbe potuto, nelle more, nominare un difensore e, nei termini di cui all'art. 127 cod.
art. 39 cod. proc. pen
Il secondo deduce la violazione dell'art. 39 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lanza Giuseppe Elio nato a Genova il 14 marzo 1956; avverso l'ordinanza del 2 maggio 2024 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria integrativa depositata dal ricorrente il 29 settembre 2024

RITENUTO IN FATTO

Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Ge- nova ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dall'odierno ri- corrente nei confronti della dott.ssa Luisa Caposaragna, assegnataria del proc. n. n. 15762/19/21 RGNR (n. 8697/21 RGGip) nel quale lo stesso Lanza è parte of- fesa. Il ricorso si compone di due motivi; il primo, formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 41 e 611 cod. proc. pen., deduce che la Corte d'appello, a seguito del deposito dell'atto di ricusazione, avrebbe dovuto, ex lege, fissare l'udienza e comunicarne la data al ricorrente, che avrebbe potuto, nelle more, nominare un difensore e, nei termini di cui all'art. 127 cod. proc. pen., depositare ulteriori argomentazioni in fatto e in diritto.

Il secondo deduce la violazione dell'art. 39 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte d'appello non avrebbe acquisito il parere della Procura generale e avrebbe reso la decisione senza attendere le determinazioni dello stesso giudice ricusato sull'istanza di astensione a quest'ultimo direttamente presentata. E così fornendo, indebitamente, argomenti alla sua decisione. Con successiva memoria depositata il 29 settembre 2024, il ricorrente, per- sonalmente, dedotte circostanze afferenti al rilascio di copia degli atti del fascicolo processuale, del quale allegava l'incompletezza, chiedeva l'acquisizione del pre- detto fascicolo e il rinvio dell'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo per manifesta infondatezza. La Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusa- zione rilevandone, appunto, la manifesta infondatezza. In questi casi, la declara- toria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, si caratterizza, sotto il profilo sostanziale, per una sommaria delibazione che si arresta in limine litis ri- spetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante ictu ()culi, dei motivi che sorreggono l'atto (Sez. 6, n. 37112 del 05/04/2012, Jannuzzi, Rv. 253462); sotto il profilo processuale (e per quel che rileva in questa sede), per la legittima adozione della procedura de plano, senza la partecipazione delle parti in camera di consiglio, previa fissazione di udienza e relativo avviso (Sez. 5, n. 43855 del 5/10/2005, Manzini, Rv. 233057;

Sez. 3, n. 19964 del 29/3/2007, Stara, Rv. 236733). Cosicché, non contestando la difesa l'erronea valutazione operata dalla Corte territoriale, l'assunto difensivo è, esso stesso, manifestamente infondato, in quanto in conflitto con il chiaro di- sposto normativo. Il secondo motivo è, anch'esso, manifestamente infondato. La dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigoro- samente formale, sia per quanto attiene al termine di presentazione (art. 38, comma 1 e 2, cod. proc. pen.), sia per quanto concerne il modo della stessa (art.30, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), del tutto indipendente da una eventuale paral- lela richiesta di astensione (da intendersi, all'evidenza, in termini di sollecitazione alla proposizione della relativa dichiarazione da parte del giudice).

Due procedi- menti che trovano i loro punti di interferenza solo nell'eventuale anteriorità della rispettiva definizione (art. 39 cod. proc. pen.) e, conseguentemente, nella decor- renza del relativo termine (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095). Ebbene, proposta la dichiarazione di ricusazione, la formalità del procedi- mento e la rigida scansione temporale impongono la definizione in tempi rapidi, soprattutto nell'ipotesi di rilevata inammissibilità (art. 41, comma 1, cod. proc. pen.). Ne discende quindi, anche sotto tale profilo, la correttezza della decisione impugnata, che, al contrario, avrebbe potuto prestarsi a dubbi di legittimità in caso di inutile protrazione della deliberazione, ove si fossero dilatati senza un reale motivo - rectius una effettiva esigenza difensiva da preservare - i tempi di deci- sione (intervenendo l'istanza di ricusazione nell'ambito di un procedimento penale pendente che non può subire arresti ingiustificati).

E tanto dà conto dell'impossibilità di attendere l'eventuale dichiarazione di astensione (peraltro meramente sollecitata dalla parte). Quanto alle circostanze dedotte con la memoria, è sufficiente ribadire che, nel giudizio per cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente con- dannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così dec