Cassation appeal dismissed for factual error regarding satellite crime aggravation in sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Mallardo's extraordinary appeal alleging a factual error in the sentencing calculation. Mallardo argued the lower court incorrectly applied satellite crime aggravation rules, claiming he was convicted only of one crime under Article 416-bis. The court found no factual error because the lower court properly distinguished between recidivism and satellite crimes, noting other aggravating circumstances were present. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the strict requirements for a factual error remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 63, comma 4, c.p.: A cassation appeal based on factual error regarding sentencing aggravation is inadmissible if the lower court correctly distinguished between recidivism and satellite crimes without violating the statutory criteria.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALLARDO FRANCESCO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 01/04/1951 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. GIAN PAOLO SCHETTINO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. FRANCESCO MALLARDO, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gian Paolo Schettino, propone ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 49341/2023, emessa il 19/09/2023 dalla Prima Sezione Penale di questa Corte nel procedimento RG n. 5030/2023. A fondamento del ricorso evidenzia che aveva censurato in sede di legittimità la decisione di condanna della Corte d'appello di Napoli resa nei suoi confronti, tra l'altro, per avere rigettato, senza congrue argomentazioni, il motivo di gravame correlato al calcolo della pena in violazione del criterio moderatore contemplato dall'art. 63, quarto comma, cod. pen.
In particolare, assume che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in una svista assumendo la correttezza del ragionamento compiuto dal giudice di primo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorio sull'erroneo assunto che egli fosse stato condannato per più reati avvinti sotto il vincolo della continuazione, mentre, in realtà, come evidente dalla documentazione agli atti del fascicolo, la condanna era intervenuta per il solo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Se è vero, infatti, che la decisione censurata ha effettuato un improprio riferimento all'aggravamento della pena per il "reato satellite" e, poi, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'onere di specifica motivazione degli aumenti di pena per i reati c.d. satellite, dalla lettura della stessa si comprende che la Corte ha vagliato, senza incorrere in alcuna svista, la censura veicolata dalla difesa del MALLARDO. La sentenza impugnata, invero, ripercorre il motivo di ricorso per come proposto, ritenendolo infondato sull'assunto per il quale il criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. non era stato violato mediante l'irrogazione di una pena per il reato ascritto di sedici anni di reclusione, aumentata di sette anni per la recidiva e ulteriormente "aggravata" - il che conferma che la decisione ha tenuto conto che venivano in rilievo altre circostanze aggravanti e non già un reato satellite - di altri tre anni.
Ne deriva che l'espressione "reato satellite" e il riferimento alla relativa giurisprudenza delle Sezioni Unite non hanno avuto alcuna rilevanza, vieppiù decisiva, e dunque tale da consentire l'emissione di una pronuncia di carattere rescindente a fronte del rimedio straordinario proposto (ex multis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01; Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 - 01), ai fini dell'esame della doglianza e della relativa pronuncia. Dalla lettura della motivazione della sentenza e, in particolare, della parte relativa all'esame dei motivi di ricorso proposti dal Mallardo, si evince che la Prima Sezione non è incorsa in alcun errore di fatto nel ritenere che vi fosse stata condanna anche per altro reato oltre quello contestato al capo 1).
Che poi la decisione impugnata abbia fatto o meno corretta applicazione della norma evocata dal ricorrente è questione di diritto, che non può essere dedotta con il ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Di Giorgio, Rv. 273779 - 01).
2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen