Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, upholding 'de facto administrator' finding based on continuous management acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Carmela Pagana against the Second Instance Court's confirmation of her conviction for fraudulent and documentary bankruptcy. Pagana argued she was not a de facto administrator after her formal role ended in 2009, relying on witness testimony regarding her family ties and limited post-formal management activities. The court dismissed these claims because the lower court validly assessed evidence of continuous, significant management acts, including independent bank account operations, which constituted the necessary elements for the de facto administrator status under Article 2639 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2639 cod. civ.; The concept of de facto administrator requires continuous and significant exercise of typical powers, and the appellate court's factual assessment of management acts is unassailable in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANA CARMELA nata a TROINA il 23/07/1961 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per Vinammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. STEFANO ARCIFA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per i delitti di bancarotta distrattiva e documentale commessi nella veste prima di amministratore unico e, successivamente, di amministratore di fatto della società CQ ETNA CALCESTRUZZI s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Catania il 29 settembre 2011. La PAGANA, affidandosi ad un unico motivo, con il difensore di fiducia, avv. Stefano Arcifa, lamenta violazione degli artt. 216, n. 1 e 2, 219, comma 1, l.fall. e 2639 cod. civ. nonché contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità della motivazione e travisamento probatorio.
Le censure dell'imputata hanno il loro fulcro nella circostanza che, per il periodo successivo alla cessazione della carica formale, ossia dopo la data del 30 dicembre 2009, ella non avrebbe posto in essere alcuna attività di gestione della società fallita, non potendo dunque essere considerata amministratore di fatto, vieppiù in quanto il Tribunale di Catania aveva ritenuto amministratori di fatto la figlia Rosalinda Pulvirenti e il defunto marito Giuseppe Pulvirenti. Evidenzia in particolare la PAGANA che era stata ritenuta amministratrice di fatto della società fallita solo in virtù dei rapporti di familiarità e convivenza con la liquidatrice e con la figlia Rosalinda.
Sottolinea che, inoltre, sarebbero state travisate le dichiarazioni rese dalla curatrice dott.ssa Guzzardi che, risentita nel giudizio di appello, avrebbe fatto sì riferimento ad atti di gestione, anche del conto corrente della società, da parte della stessa, ma per il solo periodo anteriore alla cessazione della carica formale, e non per quello successivo rispetto al quale era stata contestata la distrazione dei beni strumentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso non è fondato. È opportuno ricordare che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Così, la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.
L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da 2 Q2, motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). Orbene, la decisione impugnata, anche a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la teste Guzzardi, curatrice del fallimento, ha ritenuto di poter ascrivere concreti fatti gestionali della società alla PAGANA valorizzando congruamente le dichiarazioni della medesima curatrice la quale ha confermato che, sebbene anche la figlia Rosalinda Pulvirenti avesse la delega ad operare sui conti, l'imputata aveva mantenuto a propria volta la sua autonomia operando regolarmente sui conti della società (pag. 4 della sentenza impugnata).
E, peraltro, una motivazione siffatta non può essere considerata portato di un travisamento probatorio in quanto la circostanza che la teste abbia riferito che l'imputata era "di fatto amministratore unico della società" rende ragione della non implausibile interpretazione che di quelle dichiarazioni ha compiuto la Corte territoriale nel senso che la curatrice volesse così evidenziare il compimento di concreti atti di gestione dopo la cessazione della carica formale, essendo in costanza della stessa la PAGANA "di diritto" amministratore unico della società.
Del resto, come noto, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex ceteris, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro