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Sentenza — n. 37957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of reasoning on victim's status as co-accused under Art. 210 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the second-instance judgment for lack of reasoning regarding the victim's status. The defense argued that the victim was a co-accused in a connected proceeding, rendering her testimony inadmissible under Articles 210 and 64 of the Code of Criminal Procedure. The court found the lower court failed to address this critical issue, which undermined the basis of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 210, Art. 64, Art. 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.: When a victim is also a co-accused in a connected proceeding, the court must explicitly verify this status and the resulting inadmissibility of their testimony; failure to do so constitutes a violation of the duty to reason.

Parole chiave

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inadmissible testimony co-accused status connected proceedings duty to reason Art. 210 CPP Art. 64 CPP violation of reasoning lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 210 cod. proc. pen.
dell'ipotesi dei reati commessi da imputato e persona offesa, in danno reciproco l'uno dell'altra, implica lo svolgimento dell'esame ai sensi dell'art. 210 cod.
Art. 64 cod. proc. pen.
e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.
Art. 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
Va premesso che la riconducibilità nell'ambito di applicazione dell'art. 371 comma 2, lett.
art. 210 cod. proc. pen
dell'ipotesi dei reati commessi da imputato e persona offesa, in danno reciproco l'uno dell'altra, implica lo svolgimento dell'esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.
art. 64 cod. proc. pen
e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills
Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv.
Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi
246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IENCO TERESA nata a PORTICO di CASERTA il 06/04/1958 avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 gennaio 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in composizione monocratica), che ha confermato la sentenza del Giudice di pace della medesima città, che aveva condannato Ienco Teresa, per il reato di lesioni personali, commesso in danno di Gravina Angela. t Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata avrebbe cagionato lesioni personali alla persona offesa, colpendola più volte al viso e facendola cadere in terra.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen. Rappresenta che: nel corso del giudizio di primo grado, prima che avesse inizio l'esame della persona offesa, la difesa aveva tempestivamente dedotto e documentato la qualità di indagata in procedimento connesso, rivestita dalla Gravina, a seguito della querela sporta dall'imputata, in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo; il Giudice di pace aveva rigettato la richiesta di escutere la persona offesa nelle forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen.; la difesa, con l'atto di appello, aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, poiché rese in violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. e in assenza degli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.

Tanto premesso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, atteso che il Tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla questione posta dalla difesa, e, in ogni caso, il vizio della sentenza impugnata, atteso che essa si baserebbe, essenzialmente, sulla testimonianza della persona offesa, che sarebbe del tutto inutilizzabile, in quanto assunta in violazione degli artt. 210 e 64 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L'avv. Danilo Di Maio, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

5. L'avv. Stefano Vaiano, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Va premesso che la riconducibilità nell'ambito di applicazione dell'art. 371 comma 2, lett. b), cod. proc. pen. dell'ipotesi dei reati commessi da imputato e persona offesa, in danno reciproco l'uno dell'altra, implica lo svolgimento dell'esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. Nel caso in esame, con l'atto di gravame, l'appellante aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, poiché rese in violazione dell'art. 210 cod. proc. pen., sostenendo che la difesa avesse tempestivamente dedotto e documentato la qualità di indagata in procedimento connesso, rivestita dalla Gravina, a seguito della querela sporta dall'imputata, in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo.

Il Tribunale, tuttavia, ha completamente omesso di pronunciarsi su tale questione, che implicava la verifica, in termini sostanziali, dell'attribuibilità alla Gravina della qualità di indagata in procedimento connesso, nel momento in cui era stata escussa (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030). La questione assumeva indubbio rilievo, atteso che la pronuncia di condanna si fondava, principalmente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di un magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Mar