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Sentenza — n. 37493/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution order for criminal continuation sentencing. The court rejects the claim of insufficient motivation regarding satellite crimes. The decision upholds the appellate court's detailed reasoning on penalty increases. The ruling confirms the validity of the criminal continuation sentence. The judgment affirms the proportionality of the imposed penalties. The court finds no violation of the statutory sentencing guidelines. The decision rejects the defendant's argument on penalty calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Luigi Cella against the Naples Court of Appeal's execution order regarding criminal continuation. Cella argued that the sentencing judge failed to adequately explain the specific reasons for increasing the penalty for satellite crimes, violating statutory requirements for motivation. The court rejected this claim, finding that the execution order sufficiently detailed the gravity of the drug trafficking and organized crime conduct to justify the calculated penalty increases.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: In criminal continuation cases, the execution judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime, ensuring proportionality and avoiding material cumulation of sentences.

Parole chiave

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criminal continuation penalty increase satellite crimes sentencing motivation proportionality principle execution order drug trafficking recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Avverso l'ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha proposto ricorso il condannato, tramite i difensori di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'art.
Art. 133 cod. pen.
in relazione all'art. 133 cod. pen. e dell'art.
Art. 627 cod. proc. pen.
e dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione carente, per l'omessa, adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato la misura degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite.
Art. 671 cod. proc. pen.
17532 del 2023, ha accolto l'istanza di applicazione della continuazione criminosa formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da Luigi Cella ed ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati dalla Corte d'Appello di Napoli con le sentenze: n.
Art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990 e disponendo più sensibili aumenti solo in relazione ai reati associativi ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, pure contenuti nelle due sentenze definitive valutate ex art.
art. 671 cod. proc. pen
17532 del 2023, ha accolto l'istanza di applicazione della continuazione criminosa formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Avverso l'ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha proposto ricorso il condannato, tramite i difensori di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 133 cod. pen
in relazione all'art. 133 cod. pen.
art. 627 cod. proc. pen
e dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione carente, per l'omessa, adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato la misura degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELLA LUIGI (CUI 01CLDX7) nato a NAPOLI il 28/09/1978 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALDO ESPOSITO

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Napoli, decidendo in sede di incidente di esecuzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 17532 del 2023, ha accolto l'istanza di applicazione della continuazione criminosa formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da Luigi Cella ed ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati dalla Corte d'Appello di Napoli con le sentenze: n. 6598 del 2017 (irrevocabile dal 11.12.2018); n. 3825 del 2013 (irrevocabile il 21.1.2015) e n. 10319 del 2017 (irrevocabile il 5.10.2020), rideterminando in complessivi 27 anni di reclusione la pena inflitta nei suoi confronti. La Prima Sezione Penale ha annullato la prima ordinanza, che aveva ritenuto sussistente una parte della continuazione richiesta, limitatamente alla misura della pena inflitta, ritenendo carente la motivazione relativa agli aumenti disposti per i reati satellite, contrariamente all'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità al riguardo.

2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha proposto ricorso il condannato, tramite i difensori di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. e dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione carente, per l'omessa, adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato la misura degli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite. Il giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato a individuare solo la pena base e la misura degli aumenti disposti, senza alcuna spiegazione circa la loro quantificazione, contravvenendo al vincolo di rinvio e ricalcando, quindi, il deficit della precedente ordinanza.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria e conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni del ricorso e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, rispondendo alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La motivazione del provvedimento impugnato ha sinteticamente dato atto delle ragioni degli aumenti apportati per i reati satellite della continuazione criminosa facendo riferimento alla tipologia di condotte commesse, graduandone la gravità, sulla quale ci si sofferma descrivendole e fornendo dettagli sulla loro realizzazione concreta e sulle loro ricadute in termini di valutazione della personalità del ricorrente. Il tenore della motivazione consente di ritenere che il giudice dell'esecuzione abbia rispettato i canoni argomentativi stilati dalla giurisprudenza di legittimità per adempiere all'obbligo di giustificare la scelta dosimetrica sanzionatoria nella continuazione criminosa.

Non vi è dubbio, infatti, che l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte imponga che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e con grado di impegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e, inoltre, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tuttavia, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non ha tradito tali indicazioni ermeneutiche. Il provvedimento ha spiegato in modo esauriente (vedi pag.

5) l'entità degli aumenti di pena, attraverso significativi cenni ai molteplici elementi che hanno determinato la quantificazione degli aumenti prescelta; in particolare, si è fatto riferimento alla gravità delle condotte di reato attribuite al ricorrente, aventi ad oggetto un traffico internazionale di stupefacenti di ampie dimensioni ed inserite in un contesto di criminalità organizzata nel quale egli era gestore di una cd. piazza di spaccio rifornita in via esclusiva dal "clan Contini", sodalizio camorristico di riferimento. Va anche sottolineato come il giudice dell'esecuzione abbia in maniera equilibrata dimensionato gli aumenti di pena secondo la tipologia di reato satellite in valutazione, determinandoli in pochi mesi di reclusione quando relativi ad episodi di cessione di quantitativi di droga (peraltro anche di consistente entità) ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e disponendo più sensibili aumenti solo in relazione ai reati associativi ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, pure contenuti nelle due sentenze definitive valutate ex art. 81 cod. pen.

In ultima analisi, non sussistono i vizi motivazionali lamentati dalla difesa.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p