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Sentenza — n. 37492/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37492/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: MARTINELLI ROBERTO nato a PONTEDERA il 12/02/1974 MEINI FEDERICO nato a PONTEDERA il 19/06/1970 TONI FEDERICA nato a LUCCA il 27/08/1974 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37492/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciandone - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. - l'abnormità, in quanto la posizione di Teresa Ciliberto ha formato oggetto di separazione, con formazione di autonomo procedimento poi archiviato con decreto del G.I.P. del 16/07/2021, successivamente al quale veniva emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei tre imputati. Il ricorso è fondato.

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita inchiesta per falsità atti indagine su reati finanziari bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: MARTINELLI ROBERTO nato a PONTEDERA il 12/02/1974 MEINI FEDERICO nato a PONTEDERA il 19/06/1970 TONI FEDERICA nato a LUCCA il 27/08/1974 avverso l'ordinanza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 14/02/2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa - nel procedimento nei confronti di Roberto Martinetti, Federico Meini e Federica Toni per i reati di sostituzione di persona e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - ha rilevato che il procedimento risulta a carico, per i fatti di bancarotta, anche di Teresa Ciliberto, nei cui confronti non è stato emesso avviso di conclusione delle indagini, né avanzata richiesta di rinvio a giudizio, la cui posizione risulta incompatibile con quella di Meini e Martinelli, risultando quindi opportuno procedere con una trattazione unitaria anche per consentire al P.M. di pronunciarsi sulla posizione di Ciliberto; ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, il G.U.P. disponeva la restituzione degli atti al P.M.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciandone - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. - l'abnormità, in quanto la posizione di Teresa Ciliberto ha formato oggetto di separazione, con formazione di autonomo procedimento poi archiviato con decreto del G.I.P. del 16/07/2021, successivamente al quale veniva emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei tre imputati. Il ricorso è fondato.

Anche a prescindere da rilievo che il P.M. ricorrente ha confutato la considerazione posta a fondamento della contestata restituzione degli atti, mette conto osservare che rientra nelle facoltà del P.M. esercitare l'azione penale per possibili concorrenti secondo diverse modalità temporali, senza che del tutto generiche ragioni di opportunità possano giustificare la retrocessione del processo nella fase delle indagini. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa - Ufficio G.I.P. per l'ulteriore corso.