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Sentenza — n. 37487/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37487/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37487/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 15/02/2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste - assoltolo da altre imputazioni - dichiarava Fabio De Vecchi responsabile, quale titolare dell'impresa individuale Trasporti De Vecchi, dichiarata fallita il 25/01/2021, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 44 mila euro e lo condannava alla pena di giustizia convertita nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 37487/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha presentato una memoria a integrazione e corredo delle doglianze proposte con il motivo. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la statuizione circa l'applicazione della sanzione sostitutiva è del tutto generica, non indicando neppure l'ente ove il condannato dovrà svolgere il lavoro, né il numero complessivo di ore di lavoro di pubblica utilità.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa reato economico irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la statuizione circa l'applicazione della sanzione sostitutiva è del tutto generica, non indicando neppure l'ente ove il condannato dovrà svolgere il lavoro, né il numero complessivo di ore di lavoro di pubblica utilità.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VECCHI FABIO nato a TRIESTE il 24/10/1962 avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, nonché la memoria presentata nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 15/02/2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste - assoltolo da altre imputazioni - dichiarava Fabio De Vecchi responsabile, quale titolare dell'impresa individuale Trasporti De Vecchi, dichiarata fallita il 25/01/2021, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa 44 mila euro e lo condannava alla pena di giustizia convertita nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fabio De Vecchi, attraverso il difensore Avv. Andrea Frassini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Pur riconoscendo la sistematicità della truffa ordita a danno di De Vecchi e della ditta fallita, la sentenza impugnata si risolve nella convinzione del giudicante, disancorata da altre prove, che, invece, forniscono la prova della sua estraneità, a nulla valendo le dichiarazioni del curatore Montesano, che si limita a da affermare l'assenza di documenti giustificativi dei prelievi resa al Paskarevic e ai suoi familiari, risultando dagli atti un rapporto di consulenza tra questi e il ricorrente, le distrazioni poste in essere dallo stesso, il che non si concilia con l'affermata responsabilità di De Vecchi, che ha riferito di non aver mai assunto Paskarevic, laddove dalla denuncia del ricorrente emergeva anche l'ambiguità della posizione di Carobin, indicato dallo stesso Paskarevic per risolvere le problematiche relative alle irregolarità nelle sue assunzioni. 2.1.1.

Il ricorrente ha presentato una memoria a integrazione e corredo delle doglianze proposte con il motivo. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la statuizione circa l'applicazione della sanzione sostitutiva è del tutto generica, non indicando neppure l'ente ove il condannato dovrà svolgere il lavoro, né il numero complessivo di ore di lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

2. Il primo motivo non merita accoglimento. 2.1. L'imputato è stato condannato solo per due dei fatti distrattivi contestatigli.In primo luogo, è stata ritenuta sussistente la distrazione di circa 24 mila euro, realizzata attraverso il prelievo dal conto corrente societario per la retribuzione della collaborazione esterna di Dejan Paskarevic e di Pieropan Dragan: al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato che, come evidenziato dal curatore, il prelievo era del tutto privo di giustificazione, in quanto, a fronte del contratto di collaborazione esterna risalente alla fine del 2019 o all'inizio del 2020 (peraltro contraddetto dalla reale funzione di amministratore di fatto svolta da Paskarevic), nessuna fattura supportava il prelievo stesso.

In secondo luogo, De Vecchi è stato condannato per la distrazione di 20 mila euro a favore di Paskarevic Slavica (madre di Dejan), attraverso una serie di bonifici ancora una volta privi di alcuna giustificazione e, in particolare, non sostenuti da alcuna fattura. 2.2. Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano la motivazione della sentenza impugnata. L'impugnante insiste sulle truffe subìte ai danni della fallita, ma il dato non è obliterato dalla sentenza impugnata, che, nel quadro ben più ampio delle contestazioni formulate nei confronti del ricorrente, ha individuato due fatti distrattivi consistenti in trasferimenti di denaro del tutto privi di giustificazione, rispetto ai quali le condotte truffaldine denunciate sono inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Quanto al rapporto di consulenza con Dejan Paskarevic (che comunque sarebbe irrilevante rispetto al fatto distrattivo a vantaggio di Pieropan Dragan e di Paskarevic Slavica), la sentenza impugnata ha congruamente motivato, richiamando l'assenza di specifici elementi idonei a dar conto della liceità dell'esborso (al di là del rilievo relativo al ruolo di amministratore di fatto attribuito al coimputato). I plurimi riferimenti ad informative della Guardia di finanza e all'"ambiguo" comportamento del consulente del lavoro Carobin articolano deduzioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici; sollecitazione, peraltro, proposta sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

3. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto la statuizione circa la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è generica, rinviando a una futura determinazione di concerto con l'UEPE i contenuti decisori che, qualora (come nel caso di specie) sia necessario, devono formare oggetto del sub-procedimento ex art. 545-bis cod. proc. pen., sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fabio De Vecchi limitatamente alla determinazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trieste - U