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Sentenza — n. 37161/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato, in virtù del principio - più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio e disapplicato dalla decisione impugnata - per il quale in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L'art. 216 I. fall., infatti, non è norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094 - 01; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470 - 01). Questa impostazione interpretativa è del resto corroborata dalla circostanza per la quale il reato di cui all'art. 216 legge fall. non rientra tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato propone, con il difensore di fiducia avv. Vincenzo Maria Scarano, ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art.445 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione delle pene accessorie che non sarebbe stata consentita stante la prevalenza della disposizione di cui deduce l'inosservanza, laddove stabilisce che non possono essere applicate pene accessorie nell'ipotesi di "patteggiamento" se la pena concordata è contenuta nei limiti di anni due, rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 216 e 217 I.fall.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti pena convenzionale immunità parziale confisca sotto sanzione internazionale ristrettezza finanziaria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EMANUELLI MARCO nato a ROMA il 21/11/1964 avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero per i delitti ascritti.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, con il difensore di fiducia avv. Vincenzo Maria Scarano, ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art.445 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione delle pene accessorie che non sarebbe stata consentita stante la prevalenza della disposizione di cui deduce l'inosservanza, laddove stabilisce che non possono essere applicate pene accessorie nell'ipotesi di "patteggiamento" se la pena concordata è contenuta nei limiti di anni due, rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 216 e 217 I.fall.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, in virtù del principio - più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio e disapplicato dalla decisione impugnata - per il quale in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L'art. 216 I. fall., infatti, non è norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv. 262094 - 01; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Rv. 266470 - 01). Questa impostazione interpretativa è del resto corroborata dalla circostanza per la quale il reato di cui all'art. 216 legge fall. non rientra tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett.

e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882 - 01).

2. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Così deciso in Roma il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il