Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet strict time limits under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Gennarelli inadmissible de plano without formalities. The appellant argued for a retrial based on procedural errors regarding sentencing and lack of motivation, but the court found the filing violated strict time limits set by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 4,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed outside the statutory time limits, and such inadmissibility is declared without formalities if the delay is not attributable to the party's fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA ote- i)eo-Leò sul ricorso proposto da: GENNARELLI GENNARO nato a NAPOLI il 24/07/1979 avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI, o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 25 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a Gennaro Gennarelli, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81, cpv., 495, 337 e 385 cod. pen.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gennarelli a mezzo del difensore di fiducia, avv. Luigi Poziello, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione all'assenza di taluna delle situazioni previste dalla predetta disposizione processuale.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso avverso la sentenza indicata deve ritenersi inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. w < Così deciso in data