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Sentenza — n. 36055/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP dismissal for lack of crime, ruling procedural structure valid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the victim's challenge to the GIP's order to dismiss the case for lack of crime. The victim argued the decision violated procedural rules by improperly reversing the standard sequence of legal evaluations regarding the crime of arbitrary exercise of rights. The court held that the GIP's decision was legally sound and that the victim's only available remedy was a specific claim to the Tribunal, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 410 cod. proc. pen.; Art. 410-bis cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal to the Supreme Court is inadmissible against a GIP's dismissal for lack of crime when the proper remedy is a claim to the Tribunal, as the procedural structure does not constitute an abnormality or undue regression.

Parole chiave

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dismissal for lack of crime procedural structure abnormality of decision inadmissible appeal remedy for dismissal mora del conduttore inadempimento del locatore garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 392 cod. pen.
Con l'ordinanza in data 20 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto nei confronti di Collovà Giovanni, persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'art. 392 cod.
Art. 410 cod. proc. pen.
Tanto evidenziato, rilevato che l'archiviazione del procedimento è stata disposta per infondatezza della notizia di reato, quindi ai sensi dell'art. 410 cod.
Art. 410-bis cod. proc. pen.
pen., che, a diritto vigente e nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen., costituisce il solo mezzo per impugnare il provvedimento di archiviazione.
Art. 408 cod. proc. pen.
Art. 409 cod. proc. pen.
art. 392 cod. pen
Con l'ordinanza in data 20 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto nei confronti di Collovà Giovanni, persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'art. 392 cod.
artt. 392 cod. pen
art. 111 Cost
art. 131-bis cod. pen
235923); in secondo luogo, perché è parimenti legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod.
art. 408 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007
111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo - (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.
Sez. U, n. 22909 del 2005
Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007
(Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, Rv.
Sez. 2, n. 41104 del 13/09/2019
Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023
150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INCOGNITO IGNAZIO nato a PIRAINO il 15/07/1968 parte offesa nel procedimento c/ COLLOVA GIOVANNI nato a CAPO D'ORLANDO il 23/04/1953 avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in data 20 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto nei confronti di Collovà Giovanni, persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'art. 392 cod. pen., l'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il provvedimento veniva adottato a seguito dell'opposizione della parte offesa, Incognito Ignazio, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero, destinatario di ordinanza di imputazione coatta emessa dallo stesso Giudice, che, disattendendo precedente richiesta di archiviazione, aveva ritenuto che il fatto, consistito nell'avere il locatore (Collovà) disdettato il contratto di fornitura dell'energia elettrica all'immobile detenuto dal locatario (Incognito, moroso nel pagamento del canone), fosse tale da integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa.

2. Avverso l'ordinanza del GIP - che, valutando la documentazione prodotta dalla persona sottoposta ad indagini, ha concluso per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato da insussistenza del fatto, evidenziando come la condotta meramente omissiva tenuta dal locatore, titolare dell'utenza elettrica relativa all'immobile locato, che, non avendo ricevuto il pagamento del canone da parte del locatario, non aveva disdettato l'utenza, ma si era limitato a non pagare le relative fatture con conseguente risoluzione unilaterale del contratto ed interruzione della fornitura elettrica da parte della società erogatrice, non integrasse <<il mutamento di destinazione» della res richiesta dalla norma incriminatrice con riguardo al requisito della violenza sulla cosa - ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa, Incognito Ignazio, denunciando, con un solo motivo, l'abnormità strutturale e/o funzionale del provvedimento impugnato, comunque affetto da violazione di legge, in relazione agli artt. 392 cod. pen. e 410 cod. proc. pen., e da vizio di motivazione.

E' dedotto, a sostegno, che il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari avrebbero offerto, pur nella diversità di opinare, una lettura del fatto viziata anche da travisamento delle emergenze processuali: questo perché, se il fatto oggetto dell'addebito fosse stato correttamente ricostruito - ossia, verificando se le fatture emesse dalla società erogatrice dell'energia elettrica fossero state consegnate dal locatore, intestatario dell'utenza, al locatario fruitore, così che questi avesse potuto eseguire personalmente i pagamenti ed impedire la cessazione della fornitura da parte dell'ente erogatore per persistente morosità -, lo stesso sarebbe stato certamente tale da integrare il delitto contestato e, in tal caso, non sarebbe stato neppure di particolare tenuità, conclamando, piuttosto, il "progetto illecito" del locatore, che, non potendo ricorrere allo sfratto in assenza di un contratto di locazione registrato, inducendo la società concessionaria del servizio ad interrompere l'erogazione dell'energia elettrica - qualificata dalle fonti internazionali come «estensione del diritto alla vita» -, aveva inteso costringere il locatario a rilasciare l'immobile.3.

Con requisitoria trasmessa in data 17 giugno 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dott. Aldo Esposito, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria depositata tramite PEC in data 22 giugno 2024, il difensore dell'indagato Collidà Giovanni ha parimenti concluso per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il tema sollecitato dal ricorso attiene alla riconoscibilità del carattere abnorme all'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione ex artt. 131-bis, cod. pen. e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., si è determinato a disporre l'archiviazione per una causa diversa rispetto a quella indicata dal Pubblico Ministero, riconoscendo, a monte della configurabilità della particolare tenuità del fatto, l'infondatezza della notitia criminis. 1.1. Per il diritto vivente è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite: dunque, «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo>>(Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Questa Corte ha, peraltro, precisato che la categoria dell'abnormità ha carattere sussidiario, non potendosi far ricorso ad essa per aggirare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione, pag. 8); in particolare, ha affermato - richiamando gli approdi della propria giurisprudenza - che l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti:

a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità;

b) non sia altrimenti impugnabile;

c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento - segnatamente, quando dia luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus alrordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo - (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 e in motivazione) - ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile (Sez.

U, n. 22909 del 2005, Minervini).1.2. Al lume di tali criteri e di precedenti enunciazioni direttive di questa Corte, non è possibile qualificare come abnorme l'ordinanza qui ricorsa: in primo luogo, perché è legittimo il provvedimento di archiviazione del GIP seguito a reiterata richiesta in tal senso del P.M., già investito, dopo precedente analoga richiesta, di ordine di formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8984 del 31/01/2007, Rv. 235923); in secondo luogo, perché è parimenti legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della "notitia criminis", atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità (Sez. 2, n. 41104 del 13/09/2019, Rv. 277044); in terzo luogo, perché è legittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione, disponga, alla luce degli elementi acquisiti e insuscettibili di ampliamento, l'archiviazione del procedimento, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il carattere prognostico dell'esito del giudizio di merito non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine alle valutazioni squisitamente giuridiche relative alla sussistenza del reato (Sez. 5, n. 32936 del 12/07/2023, Rv. 284989).

2. Tanto evidenziato, rilevato che l'archiviazione del procedimento è stata disposta per infondatezza della notizia di reato, quindi ai sensi dell'art. 410 cod. pen., e non per la particolare tenuità del fatto, cioè ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la parte offesa, Incognito Ignazio, avrebbe al più potuto impugnare la relativa ordinanza con il reclamo al Tribunale previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., che, a diritto vigente e nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen., costituisce il solo mezzo per impugnare il provvedimento di archiviazione.

3. Quanto precede comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell