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Ordinanza — n. 36052/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appellant waived liability arguments on appeal, leaving only penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without formalities. The appellant, Nizharadze, challenged the second-instance judgment solely on the ground of insufficient motivation regarding his criminal liability. However, the court noted that the appellant had previously waived all appeal arguments except those concerning the sentence, which legally precludes any review of liability or legal qualification issues at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an appellant waives liability arguments on appeal, the cassation court is limited to reviewing the sentence, rendering appeals challenging liability inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal arguments cassation inadmissibility limited scope of review criminal liability preclusion de plano declaration cognizione del ricorso per cassazione imputazione di furto scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha inflitto a Erekle Nizharadze la pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il delitto previsto dagli artt.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha inflitto a Erekle Nizharadze la pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il delitto previsto dagli artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ettore Iacobone, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
pen., una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018
272853 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIZHARADZE EREKLE nato a GEORGIA il 30/05/1986 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha inflitto a Erekle Nizharadze la pena di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e di 600,00 euro di multa per il delitto previsto dagli artt. 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.

2. Erekle Nizharadze ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ettore Iacobone, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, asseritamente fondata su mere congetture e travisamento delle prove, tale da determinare la complessiva illogicità del ragionamento svolto in sede di merito.

3. Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, sicché deve ritenersi preclusa ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica.

4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore