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Ordinanza — n. 36051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for personal filing and lack of stated grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant and lacked stated grounds. The Tribunal of Torino had previously sentenced the appellant to nine months and ten days of imprisonment and a fine for the crime defined in Article 624 of the Criminal Code. The court ruled that the appellant was not at fault for these procedural defects and ordered him to pay the procedural costs and a fine of 4,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the defendant without stated grounds, and the appellant bears the procedural costs and fine unless they were at fault.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by defendant lack of stated grounds procedural costs allocation de plano dismissal abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 624 cod. pen
Con sentenza in data 10 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha condannato Khalid Naji alla pena di 9 mesi e 10 giorni di reclusione e di 160,00 euro di multa in quanto colpevole del delitto previsto dall'art. 624 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013
281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJI KHALID nato a MAROCCO il 20/06/1972 avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 10 marzo 2024, il Tribunale di Torino ha condannato Khalid Naji alla pena di 9 mesi e 10 giorni di reclusione e di 160,00 euro di multa in quanto colpevole del delitto previsto dall'art. 624 cod. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso Naji, riservando al difensore di fiducia la presentazione dei motivi di impugnazione.

3. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato (v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presid