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Ordinanza — n. 36050/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing order for alleging lack of motivation regarding sentence amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the preliminary investigation judge's sentencing order inadmissible de plano. The appellant argued the sentence lacked proper motivation regarding its amount and factual basis, but the Court held this falls outside permissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected immediately without examining the merits of the alleged lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders must be based solely on specific statutory grounds; arguments regarding the lack of motivation concerning the sentence amount or factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing order appeal lack of motivation cassation admissibility de plano inadmissibility Italian criminal procedure motivi di cassazione motivazione sommaria sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza in data 10 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a Romolo Manica la pena di 9 mesi di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Silvana Bianchi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 10 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a Romolo Manica la pena di 9 mesi di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art.
art. 586 cod. pen
pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a Romolo Manica la pena di 9 mesi di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 586 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Silvana Bianchi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANICA ROMOLO nato a STRONGOLI il 07/07/1971 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 10 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a Romolo Manica la pena di 9 mesi di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 586 cod. pen.

2. Manica ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Silvana Bianchi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e agli elementi di fatto posti alla base dell'accordo.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. 3.1.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il