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Sentenza — n. 35231/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35231/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35231/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto in data 28 luglio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata proposta nell'interesse di Santo Vittimberga in relazione al periodo di presofferto dal 20 aprile 2017 al 29 maggio 2019, trascorso in parte in carcere e, in parte, in regime di arresti domiciliari. Ciò in quanto in data 10 febbraio 2021 egli era stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e che tale circostanza rendeva evidente che l'istante, nel precedente periodo detentivo, non avesse preso parte all'opera di rieducazione. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35231/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Santo Vittimberga ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Giovanbattista Scordamaglia e Francesca Buonopane, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione del comportamento di Vittimberga. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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liberazione condizionale remissione della pena attenuazione libera della pena riabilitazione assistenza riabilitativa riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Santo Vittimberga ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Giovanbattista Scordamaglia e Francesca Buonopane, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITTIMBERGA SANTO nato a CROTONE il 09/04/1971 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, il quale, nell'interesse di SANTO VITTIMBERGA, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. J-

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 28 luglio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata proposta nell'interesse di Santo Vittimberga in relazione al periodo di presofferto dal 20 aprile 2017 al 29 maggio 2019, trascorso in parte in carcere e, in parte, in regime di arresti domiciliari. Ciò in quanto in data 10 febbraio 2021 egli era stato attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e che tale circostanza rendeva evidente che l'istante, nel precedente periodo detentivo, non avesse preso parte all'opera di rieducazione. 1.1.

Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile il reclamo, non avendo la difesa di Vittimberga provveduto a depositare i motivi di impugnazione nei termini di legge. 1.2. Con sentenza in data 27 giugno 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza rilevando che, in difetto di notifica del primo provvedimento al difensore di Vittimberga, il termine per la presentazione dei motivi non poteva ritenersi decorso. 1.3. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo.

Secondo il Collegio, benché Vittimberga avesse tenuto una condotta regolare dal 20 aprile 2017 al 2 novembre 1018, egli era stato sottoposto a misura cautelare per reati in materia di stupefacenti commessi nel giugno 2019 e nel giugno 2020, in relazione ai quali è stato condannato in primo grado, in data 28 ottobre 2022, alla pena di 13 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, sicché egli non aveva preso parte al percorso di rieducazione, essendo stata solo formale l'adesione al trattamento penitenziario.

2. Santo Vittimberga ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Giovanbattista Scordamaglia e Francesca Buonopane, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione del comportamento di Vittimberga. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato le svariate attività trattamentali e i corsi scolastici cui Vittirriberga avrebbe partecipato, atteso che, ai fini della concessione del beneficio, rileverebbe la partecipazione del condannato, nei semestri di riferimento, all'opera di 2 Le, rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo. Detta valutazione, inoltre, dovrebbe essere compiuta frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, laddove, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe valutato il comportamento del detenuto nei quattro semestri per i quali veniva chiesto il beneficio.

Inoltre, i fatti negativi posti a fondamento del rigetto sarebbero ancora da accertare definitivamente; fermo restando che la commissione di reati, successivamente ai periodi di osservazione, non può tradursi in un automatismo capace, da solo, di escludere la concessione del beneficio. Né l'ordinanza impugnata avrebbe preso posizione rispetto alla domanda subordinata di riconoscimento solo per alcuni semestri della liberazione anticipata.

3. In data 15 aprile 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

4. In data 20 maggio 2024 è pervenuta una memoria scritta a firma dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia, il quale, nell'interesse di Santo Vittimberga, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo la consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche nella valutazione dei semestri anteriori. Occorre, tuttavia, che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (o meramente apparente) partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01;

Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406 - 01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176 - 01). E ciò può ritenersi, in particolare, nel caso di ricaduta nel reato, che è un elemento rivelatore della mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 34572 del 2/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120 - 01; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186 - 01; Sez. 1, n. 2702 3 i„ del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705 - 01), come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

3. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato la gravità dei reati in materia di stupefacenti per il quale Vittimberga è stato condannato in primo grado, ritenendo che essi siano idonei a inficiare il giudizio di partecipazione all'opera di rieducazione benché commessi in data successiva al 19 maggio 2019, ritenendo l'assenza di elementi idonei a comprovare un'autentica e non strumentale adesione al trattamento rieducativo, alla stregua di un rispetto solo formale delle regole intramurarie. Tale valutazione, espressa con motivazione pienamente logica e coerente, finisce per sollecitare, al di là di una inesistente mancanza o illegittimità della motivazione, una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle