Ordinanza — n. 34261/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la sentenza del 16 ottobre 2023, per quanto qui di interesse, riteneva la responsabilità penale di Roberto Bruno, attuale ricorrente, oltre che di Vincenzo Blotta, non ricorrente. Il ricorso immediato per cassazione, proposto nell'interesse di Roberto Bruno, consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso immediato per cassazione, proposto nell'interesse di Roberto Bruno, consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ROBERTO nato a TREBISACCE il 30/12/1998 avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, con la sentenza del 16 ottobre 2023, per quanto qui di interesse, riteneva la responsabilità penale di Roberto Bruno, attuale ricorrente, oltre che di Vincenzo Blotta, non ricorrente.
2. Il ricorso immediato per cassazione, proposto nell'interesse di Roberto Bruno, consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando il travisamento della prova inesistente, quanto alla partecipazione dell'imputato alla rissa, non risultando tale circostanza da alcune delle deposizioni richiamate nella sentenza impugnata, che il ricorrente analizza singolarmente.
4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, avendo erroneamente la sentenza impugnata valorizzato come ragione ostativa alla tenuità della condotta la reazione presunta dell'imputato alla spinta ricevuta da Blotta prima della rissa, trascurando la valutazione complessiva della condotta ai fini di verificarne la tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va qualificato come appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Difatti, nel caso in esame entrambi i motivi, il primo in via esclusiva e il secondo in modo concorrente, deducono vizio di motivazione. La sentenza impugnata condannava l'attuale ricorrente alla pena di euro 300,00 di multa e, dunque, vertendosi in tema di condanna non alla pena della ammenda ma della multa, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza impugnata è anche appellabile. Ne consegue che per violazione di legge poteva essere proposto ricorso immediato, ma nel caso in esame l'esistenza di censure per vizio di motivazione determina la necessità di riqualificare il rimedio in appello.
E', pertanto, pacifico il principio per cui il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01; conf. n. 48139 del 2008 rv. 242789 - 01, n. 26350 del 2007 rv. 236860 - 01, n. 48978 del 2014 rv. 61208 - 01).
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gll atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizi