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Ordinanza — n. 34217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because Pasquale D'Ettore personally submitted it after the 2017 legislative reform. The defendant argued for personal filing rights, but the court applied the new rule requiring exclusive representation by a qualified lawyer. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 103/2017: Following the 2017 reform, extraordinary appeals to the Court of Cassation must be signed exclusively by a qualified lawyer and cannot be filed personally by the accused.

Parole chiave

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extraordinary appeal personal filing lawyer signature requirement procedural inadmissibility Cassation reform 2017 motivi di cassazione errori materiali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Rilevato, altresì, che le Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, hanno anche evidenziato la coerenza costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto da Pasquale D'Ettore avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, del 19.12.2023, n.
art. 613 cod. proc. pen
Rilevato, altresì, che le Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, hanno anche evidenziato la coerenza costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914/2017 (Aiello)
Sezione 4, n. 31662/2018
Sezione 5, n. 18315/2019 (Manfreda)
Corte Costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ETTORE PASQUALE nato a NAPOLI il 01/07/1956 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., proposto da Pasquale D'Ettore avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, del 19.12.2023, n. 6749 del 2024, con cui si deduce l'errore nell'indicazione dei reati in relazione ai quali lo stesso è stato condannato nell'iniziale esposizione in fatto della pronuncia, è stato proposto personalmente dall'imputato e, pertanto, è inammissibile.

Infatti, l'impugnazione è stata avanzata successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame.

Le Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

2. Considerato che, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite e nella sua scia interpretativa, perfettamente chiarita in motivazione, le Sezioni semplici della Cassazione hanno precisato espressamente come non possa essere proposto personalmente anche il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., che, a partire dall'entrata in vigore della novella del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr., tra quelle massimate, Sez. 4, n. 31662 del 4/4/2018, P., Rv. 273177;

Sez. 5, n. 18315 del 25/3/2019, Manfreda, Rv. 276039, che indica anche la necessità della procura speciale). In ogni caso, la doglianza riguarda una parte della sentenza di mera esposizione, dal singificato non rilevante sulla decisione. 2.1. Rilevato, altresì, che le Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, hanno anche evidenziato la coerenza costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del 2 rot9 legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato; per questo hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina limitativa in esame.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme