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Sentenza — n. 34066/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 04/10/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 01/10/2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato: Maria Rosaria Cappelli responsabile del reato di diffamazione a mezzo di stampa in relazione a due articoli (il primo pubblicato il 02/02/2017 nel sito internet del quotidiano La Repubblica, il secondo pubblicato il giorno seguente sul quotidiano stesso) in cui offendeva la reputazione di Angelo Salzano sostenendo implicitamente che fosse stato condannato per un reato con l'aggravante mafiosa, il che non corrispondeva al vero, essendo stato ritenuto responsabile del solo reato di falso materiale in atto pubblico; Mario Calabresi, quale direttore responsabile de La Repubblica, del reato di omesso controllo in relazione agli articoli indicati; gli imputati venivano condannati alle pene pecuniarie di giustizia, condizionalmente sospese, e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Regesto Legislator

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art. 51 cod. pen, art. 21 Cost; Sentenza — n. 34066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza dei motivi di particolare valore morale e sociale, essendo indubbio che Cappelli aveva di mira esclusivamente l'esercizio del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero. 2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordina al motivo di appello in ordine alla provvisionale di 10 mila euro disposta nel dispositivo letto in udienza e oggetto dell'ordinanza di correzione di errore materiale in data 08/03/2021.

Parole chiave

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punibilità dei mass media riesame dell'entità pena diritto di stampa altri reati accesso dei giornalisti agli atti condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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art. 51 cod. pen
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 51 cod. pen.
art. 21 Cost
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALABRESI MARIO nato a MILANO il 17/02/1970 CAPPELLI MARIA ROSARIA nato a UDINE il 17/09/1962 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale disposta a favore della parte civile e l'inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 04/10/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 01/10/2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato: Maria Rosaria Cappelli responsabile del reato di diffamazione a mezzo di stampa in relazione a due articoli (il primo pubblicato il 02/02/2017 nel sito internet del quotidiano La Repubblica, il secondo pubblicato il giorno seguente sul quotidiano stesso) in cui offendeva la reputazione di Angelo Salzano sostenendo implicitamente che fosse stato condannato per un reato con l'aggravante mafiosa, il che non corrispondeva al vero, essendo stato ritenuto responsabile del solo reato di falso materiale in atto pubblico; Mario Calabresi, quale direttore responsabile de La Repubblica, del reato di omesso controllo in relazione agli articoli indicati; gli imputati venivano condannati alle pene pecuniarie di giustizia, condizionalmente sospese, e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari hanno proposto ricorso per cassazione Maria Rosaria Cappelli e Mario Calabresi, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Paolo Mazzà, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 21 Cost. e vizi di motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca per l'articolo pubblicato sul quotidiano il 03/02/2017, che, a differenza dell'articolo del giorno prima, precisava che l'aggravante mafiosa era stata riconosciuta solo in alcuni casi e per singole posizioni, come dedotto con l'atto di appello. 2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 62, primo comma, n. 1), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della circostanza dei motivi di particolare valore morale e sociale, essendo indubbio che Cappelli aveva di mira esclusivamente l'esercizio del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero. 2.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordina al motivo di appello in ordine alla provvisionale di 10 mila euro disposta nel dispositivo letto in udienza e oggetto dell'ordinanza di correzione di errore materiale in data 08/03/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono in parte fondati.

2. Il primo motivo è fondato. L'atto di appello aveva riportato, indicandoli come testuali, alcuni brani dell'articolo pubblicato dal quotidiano il 03/02/2017, che facevano riferimento a singole posizioni per le quali erano intervenute condanne per diversi titoli di reato (pag. 5); aveva inoltre dedotto che la versione cartacea aveva correttamente precisato che le accuse contestate variavano dall'abuso di ufficio alla corruzione, in alcuni casi aggravati dal metodo mafioso, sicché rappresentava correttamente la diversità delle posizioni. La Corte di appello non si è confrontata con queste deduzioni, sia pure per confutarle, sicché, in parte qua, le censure colgono nel segno e la sentenza deve essere annullata.

3. Il secondo motivo è infondato, in quanto gli argomenti in base ai quali, ad avviso dei ricorrenti, dovrebbe riconoscersi l'invocata circostanza attenuante coincidono tout court con l'attività giornalistica ovvero con la scriminante dell'esercizio del diritto: nell'una e nell'altra direzione, tuttavia, sono privi di autonomia argomentativa che ne consenta l'apprezzamento.

4. Il terzo e il quarto motivo sono fondati, sussistendo le carenze motivazionali denunciate dai ricorrenti, nonché, quanto alla sospensione condizionale della pena, l'interesse all'impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'articolo del 3 febbraio 2017 nonché alla sospensione condizionale della pena e alla provvisionale con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Rom