Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evident non-prosecution grounds in the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marcello Gaudio's appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. Gaudio challenged the Bari Tribunal's conviction for aggravated theft and knife carrying, arguing the lower court failed to address statutory non-prosecution grounds under Article 129. The Court ruled that such an appeal requires clear evidence of non-prosecution in the original judgment, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal challenging the application of punishment for lack of non-prosecution grounds is inadmissible unless the lower court's judgment explicitly demonstrates the existence of such grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gaudio Marcello nato a Modugno il 3 giugno 1991; avverso la sentenza del 15 gennaio 2024 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
- che il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Marcello Gaudio in ordine ai reati di furto pluriaggravato e porto di coltello, a lui ascritti in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2024 Il C e esten