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Sentenza — n. 34002/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34002/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMMONA GAETANO nato a PALERMO il 01/07/1976 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Roberto Cianciolo, che si è associato a quelle del P.G.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, risultando dagli atti che il dispositivo depositato all'esito dell'udienza dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto della condizione di procedibilità, sicché tale dispositivo non poteva essere sostituito da quello erroneamente riportato nella sentenza-documento poi depositata. Pertanto, la sentenza-documento della Corte di appello di Palermo depositata il 05/02/2024 deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso, ossia affinché si provveda a una nuova redazione di essa e alla sua sottoscrizione da parte del presidente e dell'estensore (cfr.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda erroneità manifesta modifica della sentenza garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
- inosservanza dell'art. 546 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMMONA GAETANO nato a PALERMO il 01/07/1976 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Roberto Cianciolo, che si è associato a quelle del P.G.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 02/11/2023 e depositata il 05/02/2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/06/2022 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Gaetano Giammona responsabile del reato di furto pluriaggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Gaetano Giammona, attraverso il difensore Avv. Roberto Cianciolo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto il dispositivo emesso all'esito del giudizio e notificato alle parti statuiva la riforma della sentenza di primo grado e dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto della condizione di procedibilità, mentre il dispositivo riportato nella sentenza depositata è palesemente difforme, indicando la conferma della sentenza di primo grado.

Il ricorso è fondato, risultando dagli atti che il dispositivo depositato all'esito dell'udienza dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto della condizione di procedibilità, sicché tale dispositivo non poteva essere sostituito da quello erroneamente riportato nella sentenza-documento poi depositata. Pertanto, la sentenza-documento della Corte di appello di Palermo depositata il 05/02/2024 deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso, ossia affinché si provveda a una nuova redazione di essa e alla sua sottoscrizione da parte del presidente e dell'estensore (cfr.

Sez. 3, n. 13942 del 03/03/2022, Omodei, Rv. 283130 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza-documento della Corte di appello di Palermo depositata il 5 febbraio 2024 e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte di appello per l'ulteriore corso. C