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Sentenza — n. 33995/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOKA ARJAN nato il 22/02/1985 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Puhhlico Ministero ; in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. I ette IP conclusioni a firma dell'avv_ Nicola Giuspppe CAMPAGNA che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, ha assolto Arjan Loka dal reato di cui all'art. 393 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen, art. 582 cod. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 541 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, essi non avevano assistito all'inizio della colluttazione, sicché non avevano fornito alcun contributo in ordine all'accertamento delle responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del comportamento processuale collaborativo dell'imputato, il quale si era sottoposto ad interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. confermando il fatto storico di cui all'imputazione. Quanto alle reticenze stigmatizzate dalla sentenza impugnata, queste costituirebbero involontarie omissioni di circostanze fattuali dovute alla concitazione del momento. 2.3.

Parole chiave

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lesione al piede arbitro accertamento arbitrario dei fatti lodo domanda di ricusazione lesione corporale da infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Con sentenza in data 24 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, ha assolto Arjan Loka dal reato di cui all'art. 393 cod. pen.
art. 582 cod. pen
Ha confermato invece la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno Liviu Mihaita Buzic e Raluca Botezatu, e ha rideterminato la pena in euro 1.000 di multa, riducendo la misura della provvisionale liquidata in favore delle parti civili.
art. 415-bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del comportamento processuale collaborativo dell'imputato, il quale si era sottoposto ad interrogatorio ex art. 415-bis cod.
art. 541 cod. proc. pen
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOKA ARJAN nato il 22/02/1985 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Puhhlico Ministero ; in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. I ette IP conclusioni a firma dell'avv_ Nicola Giuspppe CAMPAGNA che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, ha assolto Arjan Loka dal reato di cui all'art. 393 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Ha confermato invece la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno Liviu Mihaita Buzic e Raluca Botezatu, e ha rideterminato la pena in euro 1.000 di multa, riducendo la misura della provvisionale liquidata in favore delle parti civili. Ha infine condannato l'imputato alla rifusione delle spese del giudizio da costoro sostenute.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi dell'atto di appello che evidenziavano numerose criticità in ordine alla credibilità delle persone offese circa la vicenda civilistica che avrebbe fatto da sfondo ai fatti ascritti all'imputato. Costoro invero avrebbero accusato fl Loka di avere immotivatamente procrastinato l'esecuzione delle riparazioni della loro auto, al fine di revocare la cessione del credito dell'assicurazione.

Tuttavia, detta vertenza era da tempo definita. Dubbi sulla attendibilità delle persone offese deriverebbero, altresì, dalla presunta relazione sentimentale tra il Loka e la Botezatu emersa dalla deposizione del teste Scheul e che sarebbe il possibile movente della vicenda, di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto. L'unico riscontro alle dichiarazioni delle persone offese è stato rinvenuto nella testimonianza dei coniugi Scheul, gestori del bar dove le parti si erano incontrate e dove aveva avuto inizio il contrasto tra le stesse.

Tuttavia, essi non avevano assistito all'inizio della colluttazione, sicché non avevano fornito alcun contributo in ordine all'accertamento delle responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del comportamento processuale collaborativo dell'imputato, il quale si era sottoposto ad interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. confermando il fatto storico di cui all'imputazione. Quanto alle reticenze stigmatizzate dalla sentenza impugnata, queste costituirebbero involontarie omissioni di circostanze fattuali dovute alla concitazione del momento. 2.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. L'assoluzione dell'imputato in relazione ad uno dei due reati contestati avrebbe dovuto comportare la parziale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, quantomeno con riguardo al giudizio di appello, ex art. 541 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, insistendo nell'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è nei suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato. Attraverso tale censura il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe sostanzialmente omesso di confrontarsi con le criticità evidenziate con l'atto di appello in ordine alla credibilità delle persone offese. Trattasi, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, di una censura sostanzialmente versatck in fatto, con la quale il ricorrente propone doglianze A che sollecitano una rivalutazione di merito sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessímone, Rv. 207944). Invero, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso in esame, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito agli accadimenti, nonché alla attendibilità delle persone offese, costituitesi parti civili.

Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'appello ha adeguatamente e logicamente motivato su entrambi i profili, dando rilievo determinante, per ritenere maggiormente attendibile la versione fornita dalle persone offese, alla testimonianza dei coniugi Scheul che, pur essendo intervenuti dopo che la colluttazione tra l'imputato e le persone offese aveva avuto inizio, hanno dichiarato di aver sentito gridare una donna, di aver visto Loka e Buzic che si aggredivano e che insieme all'imputato vi era un altro ragazzo che colpiva Loka.

Poiché tale persona non era stata menzionata dall'imputato, il quale invece aveva detto di essere solo, e poiché egli aveva descritto solo genericamente le modalità della coliuttazione, e tenuto altresì conto del fatto che le persone offese per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946 - 01; conf. Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611 - 01;

Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079 - 01). Nel caso in esame, l'imputato, a seguito dell'appello dal medesimo proposto, è stato assolto da uno soltanto dei due reati a lui ascritti, sicché la Corte territoriale, nel condannarlo alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, non ha violato il principio della soccombenza, essendo l'imputato risultato almeno parzialmente soccombente.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d