Ordinanza — n. 33684/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 30 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - per quanto è qui di interesse - ha applicato a a Enrico Barone e Fabio Frattini, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati contestati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati contestati.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE ENRICO nato a NAPOLI il 18/07/1963 FRATTINI FABIO nato a LEGNANO il 16/08/1965 avverso la sentenza del 30/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusi.. ìel PG LUCIA ODELLO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 30 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - per quanto è qui di interesse - ha applicato a a Enrico Barone e Fabio Frattini, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati contestati.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua qualificazione giuridica.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari, seppur in maniera sintetica attesi, come dallo stesso evidenziato, i limiti di motivazione insiti nella natura del provvedimento da rendere, ha specificamente motivato in ordine a entrambi i punti oggetto delle doglianze dei ricorrenti.
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 aprile 2024. Il Con igliere estensore Il Pr ent A a Maurc Alfred Okm/t CORTE DI CA