Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because self-representation by a lawyer is inadmissible in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay costs. Although the appellant, Fausto Antonucci, is a registered criminal lawyer, he attempted to represent himself in the proceedings regarding a preliminary investigation seizure order. The Court ruled that technical self-defense is not permitted in criminal trials unless explicitly authorized by law, requiring a third-party defense attorney.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Technical self-defense by a registered lawyer is inadmissible in criminal proceedings as personal defense must be accompanied by a third-party defense attorney absent explicit legislative authorization.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure self-representation technical defense inadmissibility Cassation appeal lawyer liability costs order diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
articolo 616 cod. proc. pen
pen., con condanna del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equamente determinata in dispositivo, stante l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, connotata, dunque, da profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018
2018, Aiello, paragrafo 9.3, nonché Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv.
Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016
274281 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv.
Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013
268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv.
Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013
257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv.
Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012
256085 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012 - dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI FAUSTO nato a FILETTO il 15/07/1965 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. LIBERTA di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Fausto Antonucci ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti in data 11/1/2024, pronunciata in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso in data 13/11/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti (provvedimento con cui è stato disposto il sequestro preventivo di pali in cemento di asserita proprietà di Antonucci Domenico, trovati nella disponibilità dell'indagato, accusato dei reati di cui agli articoli 392, 624 e 625, comma 1, numeri 2 e 7, e comma 2, cod. pen.). Il ricorso (proposto personalmente dall'interessato, quale avvocato iscritto nell'albo dei cassazionisti) è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (la quale ha pure evidenziato la compatibilità costituzionale e convenzionale in parte qua della disciplina processuale) è «inammissibile l'autodifesa tecnica nel giudizio di legittimità», anche nel caso in cui il ricorrente «sia un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale speciale», difettando una «espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza» (Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022 - dep. 2023, C., Rv. 283947 - 01; confronta, negli stessi termini:

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, paragrafo 9.3, nonché Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281 - 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 - 01; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012 - dep. 2013, Cappa, Rv. 255083 -01; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072 - 01). L'inammissibilità del ricorso deve, dunque, dichiararsi de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente, ex articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equamente determinata in dispositivo, stante l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, connotata, dunque, da profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01), tanto più in ragione di un analogo precedente emesso da questa Corte proprio nei riguardi dell'odierno ricorrente (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend