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Sentenza — n. 33207/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33207/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In primo luogo si osserva che il ricorso è ammissibile, dal momento che il vizio dedotto rientra nel novero di quelli di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorrente lamenta la mancata corrispondenza tra accordo raggiunto con il pubblico ministero — in tutti i suoi elementi — e sentenza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33207/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorrente lamenta la mancata corrispondenza tra accordo raggiunto con il pubblico ministero — in tutti i suoi elementi — e sentenza.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena sanzioni penali attenuazione libera della pena pena complementare commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso, oltre che essere ammissibile, è anche fondato giacché la verifica degli atti, possibile in ragione della natura processuale della doglianza, ha consentito di accertare che l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI LUCA nato a CATANIA il 23/03/1990 avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAlette le conclusioni del Procuratore generale, ALDO CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti all'ufficio Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania RITENUTO IN FATTO1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata emessa il 24 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Luca Pulvirenti, imputato di vari fatti di furto aggravato.

2. Contro l'anzidetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge perché, a dispetto dell'accordo raggiunto con il pubblico ministero anche sulla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare sostitutiva, la sentenza era rimasta del tutto silente sul punto, non adottando i provvedimenti di cui all'art. 448, comma 1 -bis e 545-bis, comma 2 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

1. In primo luogo si osserva che il ricorso è ammissibile, dal momento che il vizio dedotto rientra nel novero di quelli di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorrente lamenta la mancata corrispondenza tra accordo raggiunto con il pubblico ministero — in tutti i suoi elementi — e sentenza.

2. Il ricorso, oltre che essere ammissibile, è anche fondato giacché la verifica degli atti, possibile in ragione della natura processuale della doglianza, ha consentito di accertare che l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. raggiunto dall'imputato con il pubblico ministero prevedeva effettivamente, quale condizione, la sostituzione della pena. A dispetto dell'accordo, invece, il Giudice ha omesso di esaminare la richiesta di sostituzione, non assolvendo il dovere di verificare l'esistenza dei presupposti per la sostituzione, verifica che, ove conclusasi con esito negativo, avrebbe dovuto determinare il rigetto dell'intera proposta e non già il suo accoglimento parziale.

A questo riguardo, va ricordato il principio secondo cui, «in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva)» (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961, che, a sua volta, ha richiamato, in motivazione, Sez.

U, n. 295 del 12/10/1993, Scope!, Rv. 195618 - 01; Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, P,v. 253587, in cui la Corte aveva annullato la sentenza con cui il giudice aveva applicato la pena rigettando la richiesta di sostituzione di quella detentiva con la sanzione sostitutiva ex I. 689 del 1981; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770 - 01, che aveva annullato la sentenza che aveva omesso di provvedere alla sostituzione della pena detentiva; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani Rv. 236454 - 01; Sez. 4, n. 8210 del 11/07/1997, Guarnieri, Rv. 208561 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Il Consigliere estensore Il Presidente ola Borrelli Rossella Catena , Corte Suprema di Cassazione \sii' Pende