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Sentenza — n. 33078/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33078/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Sacco Giampiero in ordine a varie ipotesi di bancarotta semplice e fraudolenta, riducendo però la pena ad anni due di reclusione. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputati, proponendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ritiene ostative due precedenti condanne che però sarebbero irrilevanti: si tratta di pronunce concernenti fatti di scarso allarme sociale, risalenti ad oltre 30 anni prima, oggetto di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., con concessione della sospensione condizionale della pena e riabilitazione. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di mancata applicazione della (richiesta) pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 545 - bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33078/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore della parte civile ha trasmesso dichiarazione di revoca della costituzione da parte del fallimento. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. e successivamente hanno trasmesso una "nota deposito documenti" relativa al raggiungimento di un accordo transattivo con la curatela e all'avvenuto versamento, ad opera dell'imputato, della somma concordata a titolo risarcitorio.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria attenuazione della pena riabilitazione sanzioni penali assistenza riabilitativa immunità parziale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
La Corte di appello ritiene ostative due precedenti condanne che però sarebbero irrilevanti: si tratta di pronunce concernenti fatti di scarso allarme sociale, risalenti ad oltre 30 anni prima, oggetto di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., con concessione della sospensione condizionale della pena e riabilitazione.
art. 545 - bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACCO GIAMPIERO nato a ALESSANDRIA il 11/10/1974 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato limitatamente all'omessa applicazione delle pene sostitutive e rigetto nel resto; lette le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv. Fabio Bellora e Massimiiano Borsalino che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Sacco Giampiero in ordine a varie ipotesi di bancarotta semplice e fraudolenta, riducendo però la pena ad anni due di reclusione.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputati, proponendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ritiene ostative due precedenti condanne che però sarebbero irrilevanti: si tratta di pronunce concernenti fatti di scarso allarme sociale, risalenti ad oltre 30 anni prima, oggetto di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., con concessione della sospensione condizionale della pena e riabilitazione. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in punto di mancata applicazione della (richiesta) pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore della parte civile ha trasmesso dichiarazione di revoca della costituzione da parte del fallimento. I difensori dell'imputato hanno depositato una memoria di replica alle conclusioni del P.G. e successivamente hanno trasmesso una "nota deposito documenti" relativa al raggiungimento di un accordo transattivo con la curatela e all'avvenuto versamento, ad opera dell'imputato, della somma concordata a titolo risarcitorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è fondato. La Corte di appello ha ritenuto ostativi al beneficio i precedenti penali dell'imputato. Si tratta di una motivazione del tutto insufficiente perché, a fronte di tutti gli elementi positivi indicati dalla difesa, si appunta sul dato meramente apparente dei "precedenti penali" che, però: risalgono ad oltre 30 anni fa; hanno formato oggetto di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen.; vi è stata la riabilitazione.

3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello nega la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità facendo leva su due circostanze non pertinenti: la mancata produzione di documentazione di un programma con uno degli enti convenzionati; i precedenti penali.• La motivazione è incongrua in quanto: - sotto il primo profilo, l'iter procedimentale disegnato dall'art. 545 - bis cod. proc. pen. non prevede che l'imputato sia tenuto a corredare la richiesta di pena sostitutiva con documentazione, né tantomeno con un programma trattamentale; questi sono adempimenti riservati alla seconda fase, peraltro lasciati all'iniziativa del giudice; - sotto il secondo profilo, va osservato che le preclusioni soggettive fissate dall'art. 59 legge n. 689 del 1980 non riguardano i precedenti penali, ma circostanze diverse cui la Corte di appello non fa cenno — aver commesso il reato entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero aver commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; dover essere sottoposto a una misura di sicurezza personale; aver commesso uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; inoltre la pena pecuniaria non può essere applicata, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103 — (cfr.

Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 - 02). Nel caso concreto vengono in rilievo due precedenti penali aventi le caratteristiche indicate al paragrafo 2.

4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti penali, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il giudice di rinvio si pronuncerà sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva, tenendo conto dei vizi di motivazione sopra enucleati nonché delle circostanze di fatto sopravvenute. Alla dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al o trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione O --(1-5 della Corte di appello di Torino. N a) Annulla la medesima sentenza, senza rinvio, agli effetti civili. c oc ._ o co ce C