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Sentenza — n. 33061/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court decision due to failure to notify co-defender of indictment decree, violating procedural rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General and the defendant appealed a second-instance ruling that dismissed criminal charges due to prescription. The defendant argued the lower court erred by tacitly revoking her co-defender's mandate without notifying him of the indictment decree. The Supreme Court rejected the prosecution's appeal but found the defendant's procedural complaint valid, ruling that a co-defender's mandate cannot be tacitly revoked.

Regesto Legislator

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Art. 185 cod. proc. pen.; Art. 180, 182 cod. proc. pen.: The mandate of a co-defender cannot be tacitly revoked; failure to notify the co-defender of the indictment decree constitutes a nullity of intermediate order that must be raised within specific time limits.

Parole chiave

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co-defender mandate tacit revocation indictment decree notification intermediate nullity procedural violation criminal procedure code defense rights notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 185 cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
d.l. 28/10/2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina e il difensore dell'imputata, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020
Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
280636 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv.
Sez. 1, n. 47303 del 29/11/2011
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: CANNETTI FORTUNATA nato a MESSINA il 01/12/1973 nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: RASCONA' SANTINA avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. (13 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fortunata Cannetti in relazione al delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen, per intervenuta prescrizione, confermando, nel resto, le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina e il difensore dell'imputata, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

3. Il ricorso del Procuratore generale è affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, in relazione all'individuazione della data di consumazione del delitto de quo.

4. Il ricorso proposto nell'interesse della Cannetti è affidato a un unico, articolato motivo, con cui deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 185 del codice di rito per omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, anche in appello, al codifensore dell'imputata, Avv. Pruiti Ciarello, nominato il 30 luglio 2016, sebbene fin dalla prima udienza del primo grado di giudizio il codifensore, Avv. Caroccio, avesse ritualmente eccepito la questione dell'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Contrariamente a quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha acriticamente recepito quanto ritenuto già dal giudice di primo grado, incorrendo quindi anche in vizio motivazionale, l'imputata non ha mai revocato espressamente la nomina del suddetto codifensore, come risulta anche dal verbale d'udienza del 10 ottobre 2021.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Sabrina PassAfiume, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Per ragioni logico - giuridiche va preliminarmente esaminato il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata, che è fondato nei limiti di seguito indicati.n(3 Sebbene non risulti essere stato eccepito il vizio di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al codifensore (ciò che comporta l'applicazione del principio giurisprudenziale, per il quale l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al codifensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.:

Sez. 2, n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, Panico, Rv. 280636 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01), è stato invece tempestivamente eccepita - e fondatamente per quanto si dirà - la mancata notifica del decreto di citazione al giudizio al difensore. Ciò posto, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto possibile una revoca tacita del mandato, in ragione dello svolgimento dell'attività defensionale da parte dell'altro avvocato nominato. Invero, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, al difensore di fiducia, regolarmente nominato, che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati alla difesa, salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico (Sez. 1, n. 47303 del 29/11/2011, Melpignano, Rv. 251408 - 01).

Ne discende la fondatezza del ricorso dell'imputata, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Mess