Civil appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's personal withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible following the appellant's personal withdrawal of the appeal on May 13, 2024. The appellant, Bellucci Vittorio, had previously appealed a peace judge's acquittal of the defendant, Cardilli Luigina, for a crime punishable only by a fine. The court ruled that once a withdrawal is received by the competent authority, it extinguishes the legal grievance and renders the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal, once received by the competent judicial authority, extinguishes the legal grievance and renders the appeal inadmissible, removing it from the party's free disposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BELLUCCI VITTORIO nato a TORINO il 23/04/1941 nel procedimento a carico di: CARDILLI LUIGINA nato a TORINO il 04/07/1964 avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE DI PACE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.Contro la sentenza del giudice di pace di Torino, che aveva assolto perché il fatto non sussiste Cardilli Luigina dall'imputazione di cui agli artt. 81 cpv., 612 cod. pen., ascrittole in danno di Bellucci Vittorio, ha proposto appello quest'ultima parte civile, ai soli effetti civili.
Il Tribunale monocratico di Torino, rilevata l'improponibilità dell'appello contro una sentenza di proscioglimento per un reato punito con la sola pena pecuniaria, ha trasmesso gli atti alla \ Corte di Cassazione, a mente dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen.. 2.In data 13 maggio 2024 la parte civile personalmente ha inoltrato esplicita rinuncia all'impugnazione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione, produce l'effetto dell'estinzione del gravame (per tutte, sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164). 1.1.In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall'autorità procedente (art.589 comma 3 cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen.. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione del ricorso, anche al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/06/2024