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Sentenza — n. 32188/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding witness testimony on alibi.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the extraordinary appeal by Nicola Fallarino inadmissible, rejecting his claim of a macroscopic factual error regarding witness testimony. The defense argued that two witnesses provided alibi evidence incompatible with the crime scene, but the Court found the lower court's reasoning on these testimonies to be a matter of judicial evaluation rather than a perceptual mistake. Consequently, the Court ruled that the appeal sought to re-litigate the same arguments already decided in the final judgment, which is prohibited under the specific statutory requirements for extraordinary appeals.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal for factual error is limited to correcting perceptual mistakes in the internal reasoning of the Supreme Court and cannot be used to challenge evaluative judgments or re-litigate arguments already decided in the final judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility factual error judicial evaluation alibi testimony weight perceptual error requirement re-litigation of final judgment accertamento inesatto dei fatti omicidio colposo testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018
E', invece, escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018
(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002
625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì, della deduzione di un errore di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile).
art. 625-bis cod. proc. pen
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018
E', invece, escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018
(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002
625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì, della deduzione di un errore di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile).
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: FALLARINO NICOLA nato a BENEVENTO il 17/05/1984 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nell'interesse di Nicola Fallarino avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli, emessa il 14/06/202, di conferma della decisione della Corte di Assise di Benevento, che lo aveva dichiarato colpevole dell'omicidio di Cosimo Nizza, commesso il 27 aprile 2009, aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa, nonché dei connessi reati in materia di armi, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

2. Ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Nicola Fallarino, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avvocato Domenico Dello Iacono, il quale lamenta l'esistenza dell'errore di fatto, in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte, per non avere tenuto conto di alcune dichiarazioni testimoniali, che avrebbero potuto fungere da alibi per il Fallarino. Nello specifico, i due testimoni Corrado Sparandeo e Cosimo Nizza avrebbero, entrambi, collocato il prevenuto in un contesto spazio - temporale incompatibile con il luogo di svolgimento dei fatti (essi avrebbero, infatti, riferito, rispettivamente, il primo, di essersi trovato con l'imputato in un bar di Benevento al momento in cui gli era stato comunicato l'omicidio, il secondo, di aver visto il Fallarino presso un bar il giorno del delitto).

La Difesa ricorrente denuncia, quindi, che il Giudice di legittimità avrebbe reso sul punto, oggetto del quinto motivo del ricorso per cassazione, una motivazione del tutto insufficiente, peraltro, accomunando elementi probatori diversi, ai quali tutti, indistintamente, attribuiva il connotato della genericità, senza confrontarsi con il contenuto chiaro e preciso delle testimonianze dello Sparandeo e del Nizza, che avrebbero descritto in modo preciso fatti che inevitabilmente escluderebbero la colpevolezza del Fallarino. Si tratterebbe, quindi, di un errore macroscopico e tale da inficiare in modo determinante il percorso argomentativo della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente censura il giudizio della Corte di Cassazione nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto generiche, e non vi ha dato seguito, le dichiarazioni testimoniali concernenti l'alibi del Fallarino, provenienti da due diverse fonti dichiarative. Sostiene il ricorrente che si tratterebbe di errore di fatto, macroscopico, che inficerebbe l'intero percorso argomentativo della decisione della Corte di cassazione.

2. L'obiezione difensiva non coglie nel segno, giacchè, all'evidenza, il vizio denunciato, quand'anche sussistente, non integrerebbe una mera svista o equivoco derivante da inesatta percezione delle risultanze processuali, in quanto la pronuncia sulla genericità o specificità di una testimonianza ha, ex sé, un contenuto valutativo, che - anche a ritenere configurabile un eventuale travisamento della prova - non rientrerebbe per ciò solo nella nozione di errore di fatto per come delineato dalla Suprema Corte, trattandosi, piuttosto, di un vizio del ragionamento, non censurabile con il rimedio straordinario attivato. 3.Conne, invero, anche di recente, precisato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 - dep. 18/03/2024, Rv. 286048), il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.

La giurisprudenza, nel definire l'ambito di operatività dell'errore di fatto rilevabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., ha sottolineato il carattere di "straordinarietà" del rimedio, strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "percettivi", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità. E', invece, escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità ( Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779).

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, come nel caso di una erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali. (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 ). 4.Nel caso di specie, l'errore dedotto dal ricorrente - l'avere cioè la Corte di cassazione trascurato di dare rilevanza alle dichiarazioni che potevano fornire un alibi al ricorrente rendendo una motivazione insufficiente sul punto - ha chiara connotazione valutativa e, con la sua prospettazione, si tende a riproporre, inammissibilmente, in questa sede, le medesime doglianze già fatte oggetto del giudizio di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779 ).

5. Quelli dedotti dal ricorrente sono, all'evidenza, errori non derivanti da una fuorviata rappresentazione percettiva, ma, poiché afferiscono, invece, al percorso argomentativo che sorregge la motivazione della decisione, con specifico riferimento alle implicazioni valutative delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali i giudici di legittimità erano chiamati a decidere, si deve escludere la proponibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis, in quanto non di errore di fatto si tratta, bensì, della deduzione di un errore di giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi, deciso in Roma, 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Ma ia Teresa Belmonte \ Il Presente u \ Rosa Pezzullo -2 ' CORTE DI