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Ordinanza — n. 32183/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses request for retrial of absent judgments due to defective lawyer mandate and client's bad faith.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Fatima Djordjevic's request for a retrial of absent judgments, ruling her lawyer's mandate was invalid for this specific purpose. The court found the client had been arrested and detained after the first instance verdict, contradicting her claim of ignorance, and noted she made false statements to avoid liability. Consequently, the court determined the request was inadmissible due to procedural defects and the client's bad faith.

Regesto Legislator

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Art. 96 cod. proc. pen.; The mandate of a defense attorney must refer to a specific proceeding to be effective, and a request for retrial of absent judgments is inadmissible if the attorney's mandate is general or if the client knowingly concealed facts to evade responsibility.

Parole chiave

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defense attorney mandate retrial of absent judgments bad faith litigation procedural inadmissibility Italian criminal procedure contumacy retrial false statements testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 96 cod. proc. pen.
L'atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art. 96 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (Sez.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna della Djordjevic al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod.
art. 96 cod. proc. pen
L'atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art. 96 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Perito
pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv.
Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Padovani
262876; Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Padovani, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli
Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla istanza proposta da Djordjevic Fatima, nata in Serbia il 02/08/1976, di restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 19/06/1996; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'accoglimento della istanza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza inviata tramite p.e.c. alla Corte di appello di Trento in data 18 dicembre 2023 l'avv. David Maria Russo ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso numerose sentenze emesse in contumacia nei confronti della propria assistita Fatima Djordjevic, assumendo il difensore che la condannata fosse venuta a conoscenza di dette sentenze solo in data 29 novembre 2023, all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso il Tribunale di La Spezia, non essendo l'imputata mai comparsa in alcuna udienza, essendo stata difesa di ufficio e non essendo stata sottoposta ad alcuna misura cautelare; unico atto ricevuto a mani della stessa era il verbale di identificazione non tradotto in una lingua da lei conosciuta e quando ancora non vi era un procedimento in corso, non essendo la notizia criminis stata ancora trasmessa al Pubblico ministero. La mancata conoscenza dei processi da parte della Djordjevic era, pertanto, incolpevole e non poteva affermarsi che la stessa si fosse sottratta alla conoscenza degli stessi.

2. Con ordinanza del 21 febbraio 2024 la Corte di appello di Trento ha accolto l'istanza in relazione a tutte le sentenze contumaciali in essa indicate, ad eccezione della sentenza del 19 giugno 1996 della Corte di appello di Trento, in ordine alla quale ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.

3. L'istanza è inammissibile. 3.1. L'atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art. 96 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (Sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, Perito, Rv. 262876; Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Padovani, Rv. 237426). Nel caso di specie, nella procura allegata all'istanza non si fa alcun riferimento alla presentazione della istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali, mentre si attribuiscono al difensore poteri come quello di proporre querele o per costituirsi parte civile, che lasciano dubitare che la procura sia stata conferita al difensore per permettergli di avanzare la richiesta di restituzione nel termine.

Tale dubbio trova, peraltro, conferma, nella data del 22 marzo 2023 in cui la procura risulta essere stata rilasciata. Si consideri che nella istanza si afferma che la richiedente ha avuto conoscenza della emissione delle sentenze di condanna solo in data 29 novembre 2023, cosicché deve concludersi che la suddetta procura - che per il suo contenuto appare piuttosto una procura generale, non ammessa dall'art. 96 cod. proc. pen., per come sopra esposto — non si riferisce al procedimento attivato con la presentazione della istanza di restituzione nel termine oppure che la richiedente è venuta a conoscenza della sentenza della Corte di appello di Trento almeno già in data 22 marzo 2023, cosicché la sua istanza sarebbe tardiva. 3.2.

Deve peraltro aggiungersi che l'istanza appare manifestamente infondata, atteso che dalla lettura degli atti emerge che l'imputata era assistita da un difensore di fiducia ed è stata arrestata e scarcerata solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non può, quindi, sostenersi che la stessa non abbia avuto conoscenza del processo. Inoltre, risulta che la richiedente ha reso all'epoca false generalità allo scopo di sottrarsi alle sue penali responsabilità, cosicché la eventuale mancata conoscenza da parte sua delle ulteriori fasi del processo non può ritenersi incolpevole, ma preordinata dalla stessa richiedente.

4. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna della Djordjevic al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta». Neppure alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388). P.Q.M.