Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32177/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming jurisdiction error in retrial case due to irrevocable forum principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a retrial order to the Cassation Court, arguing that the Naples Court of Appeal should have jurisdiction because its final judgment was the last to become irrevocable. The court rejected this claim, ruling that the retrial automatically restores the original judge's functional competence unless new circumstances alter the legal qualification of the facts. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it contradicted established principles regarding the irrevocability of the designated forum.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 627, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 25, cod. proc. pen.: In a retrial case, the irrevocability of the forum commissorio principle applies, meaning the original judge retains functional competence unless new facts emerge that change the legal qualification of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
retrial jurisdiction irrevocable forum functional competence legal qualification codice di procedura penale competenza territoriale alternativa controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento.
Art. 25, cod. proc. pen.
In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente attribuisce al giudice reinvestito della cognizione dell'affare una competenza funzionale, che viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 cod.
Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
pen., che ai fini della individuazione del giudice competente a decidere quale giudice dell'esecuzione, deve aversi riguardo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 26 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva rigettato la richiesta per l'applicazione del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 25 cod. proc. pen
Nel caso di specie, non vertendosi nel caso contemplato dall'art. 25 cod. proc. pen., il rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Zungri
Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano
278686 - 01; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv.
Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso
263181 - 01; Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv.
Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, Lorenzo
Sez. 1, n. 30172 del 13/06/2003, Cordera
238844 - 01; Sez. 1, n. 30172 del 13/06/2003, Cordera, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DIBENEVENTO nel procedimento a carico di: DI DONATO ANGELO nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 12/12/1985 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIBUNALE DI BENEVENTOudita la relazione svolta dal consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva rigettato la richiesta per l'applicazione del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Angelo Di Donato, in relazione ai titoli esecutivi costituiti:

1) dalla sentenza emessa in data 18 aprile 2012 dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 20 maggio 2017;

2) dalla sentenza emessa in data 14 novembre 2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 6 maggio 2011. 1.1. Con sentenza n. 9025/2023 emessa in data 25 novembre 2022, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di Angelo Di Donato annullò l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. 1.2. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra le due sentenze indicate, rideterminando la pena in complessivi 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.550,00 euro di multa.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 665, comma 4 e 665, comma 2, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che ai fini della individuazione del giudice competente a decidere quale giudice dell'esecuzione, deve aversi riguardo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., nella specie individuabile in quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18 aprile 2012, che ha operato una modifica sostanziale della sentenza di primo grado in quella sede impugnata. Pertanto, la competenza a decidere andrebbe attribuita alla Corte di appello di Napoli e non al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento.

3. In data 20 aprile 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 J,- 1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento. In sostanza, la devoluzione operata con la pronuncia rescindente attribuisce al giudice reinvestito della cognizione dell'affare una competenza funzionale, che viene meno nella sola situazione prevista dall'art. 25 cod. proc. pen., ovvero nel caso della emersione, nella fase rescissoria del giudizio di rinvio, di nuove circostanze che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto, dalla quale derivi una diversa attribuzione di competenza.

La irretrattabilità del foro commissorio costituisce un principio di ordine generale, applicabile anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181 - 01; Sez. 1, n. 8555 del 23/01/2013, Caso, Rv. 255307 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844 - 01; Sez. 1, n. 30172 del 13/06/2003, Cordera, Rv. 225503 - 01).

3. Nel caso di specie, non vertendosi nel caso contemplato dall'art. 25 cod. proc. pen., il rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9025/2023 era automaticamente attributivo della competenza allo stesso Giudice del provvedimento annullato; competenza che non può, quindi, essere rimessa in discussione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in