Cassation Court dismisses appeal on theft attempt vs consummation and non-punishability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Khazzar Ahmed against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated theft. The appellant argued for non-punishability due to minor offense status and claimed the crime was an attempt rather than consummated because he was caught before fully securing the goods. The court dismissed these claims, ruling that the presence of surveillance and the concealment of stolen items in a companion's pockets prevented the establishment of exclusive control necessary for consummation, while also noting the existence of a prior record negated the defense of minor offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: The court correctly applies the principle that in supermarket theft cases, continuous surveillance by the victim or staff prevents consummation if the agent fails to achieve exclusive control, and a single prior record excludes non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHAZZAR AHMED nato il 11/12/1988 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ELENA PELLEGRINI, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 settembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 5 luglio 2022 con la quale l'imputato Khazzar Ahmed era stato condannato alla pena di giustizia per il concorso in furto aggravato in un supermercato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e contenenti i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. con un generico richiamo alla disponibilità di un coltello che, peraltro, non è stato utilizzato per commettere il delitto contestato.
Né risulta che sia stata contestata all'imputato la recidiva, potendosi escludere la abitualità del comportamento (Sez. 5 n. 21648 del 19/05/2023). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato quale tentato e non consumato. Nel caso di specie, seppure l'imputato abbia superato le casse del supermercato, non è mai sfuggito alla sorveglianza del titolare dell'esercizio commerciale e non ha mai conseguito la piena signoria del bene sottratto (S.U. n.52117 del 17/04/2014).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con i contenuti del provvedimento impugnato. 1.1.La sentenza di secondo grado ha correttamente applicato i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 1.2.
In particolare, la Corte territoriale, con motivazione in fatto immune da vizi logici, ha evidenziato che: - la condotta delittuosa è stata posta in essere da due persone, una delle quali portava con sé un coltello a serramanico con azione coordinata e di particolare abilità avendo rimosso rapidamente le placche antitaccheggio dai beni sottratti; - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, all'imputato è stata contestata la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, essendo lo stesso gravato da precedenti specifici e recenti.1.3.
Infine, la sentenza di questa Corte richiamata nel ricorso (Sez. 5 n. 21648 del 30 /03/2023, dep.19/05/2023, Memet, non mass.) ha riguardato un caso del tutto diverso, in relazione al quale era stata esclusa la condizione di non punibilità in ragione della sussistenza di un solo precedente a carico dell'imputata.
2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, richiamate nel ricorso, nell'ipotesi di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (S.U. n.52117 del 17/04/14, Prevete, Rv. 261186).
La quaestio iuris in esame, come chiarito dalle Sezioni Unite, involge il più ampio tema della definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice. L'art. 624, primo comma, cod. pen. contempla la condotta di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri». Nel caso del furto in supermercato, la condotta dell'agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l'intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l'azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata.
L'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente; laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. 2.2.
La sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati dal momento che, con motivazione logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, ha chiarito che l'imputato, in concorso con il suo complice ha occultato, dopo averli sottratti, i prodotti di profumeria nelle tasche degli abiti del coimputato. Ha evidenziato la Corte territoriale che "[..] la merce, custodita nella tasche di uno dei prevenuti, è stata nella loro disponibilità esclusiva, fuori dalla sfera di sorveglianza della vittima e anche degli operanti che si trovavano a distanza e in un luogo pubblico[..]." 3.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.