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Sentenza — n. 32170/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls appeal judgment regarding theft aggravating circumstance of dexterity, remanding for new trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the aggravating circumstance of dexterity in a theft conviction. The defense argued that the defendant merely exploited confusion rather than displaying skill, citing Supreme Court precedent. The court agreed, ruling that the facts showed only the exploitation of an unprovoked situation of confusion without specific skill or cunning.

Regesto Legislator

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Art. 625 n.4 cod. pen.; The aggravating circumstance of dexterity requires conduct characterized by particular skill or cunning to elude surveillance, not merely the exploitation of an unprovoked situation of confusion.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance dexterity requirement exploitation of confusion Supreme Court precedent remand for new trial subjective vs objective art. 625 cod. pen. favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n.4 cod. pen.
Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. La difesa, richiamando le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte riferite alla citata aggravante (S.U.
Art. 25, secondo comma, Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n.34090 del 27/04/2017, Quarticelli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICHELI FABRIZIO nato a ROMA il 13/06/1969 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante della destrezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 settembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino del 21 settembre 2022 con la quale Micheli Fabrizio era stato condannato alla pena di giustizia per il furto, aggravato dalla circostanza della destrezza, di tre borse da donna esposte nella vetrina dell'esercizio commerciale COIN.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo.2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. La difesa, richiamando le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte riferite alla citata aggravante (S.U. n.34090/2017, Quarticelli), ha escluso la configurabilità della destrezza allorquando l'autore del furto si è limitato ad approfittare di una situazione di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore del bene, circostanza che si sarebbe verificata nel caso di specie, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata laddove riferisce che l'imputato ha evidentemente provocato l'allontanamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito enunciati.

1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n.34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). 1.1. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ricostruito il fatto (p.2) evidenziando che l'imputato "[..] dopo essersi aggirato tra i vari clienti dell'esercizio commerciale, approfittando di un momento di particolare confusione e appurato che nessuno lo stesse osservando, cautamente, sottraeva merce di un certo valore economico, eludendo il controllo esercitato dall'addetto alla sorveglianza [..]. 1.2. La sentenza di primo grado sullo specifico punto (p.2/3) ha evidenziato che l'addetto alla sicurezza riferiva di avere visto il soggetto, poi identificato nell'imputato, scappare e di avere sentito suonare l'allarme antitaccheggio ma, stante la presenza di numerose persone nel negozio, di non avere avuto modo di vedere il furto e di bloccare l'autore.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'abilità dell'imputato sia consistita nel riuscire nell'intento delittuoso "[..] nonostante la presenza di un addetto alla vigilanza che, pur avendo visto un uomo in fuga e sentito l'allarme dell'antitaccheggio, non è riuscito ad accorgersi dell'azione di furto, né ad impedire la fuga del suo autore [..].". 1.3. E' allora evidente che i giudici di merito non hanno fatto riferimento a una condotta dell'imputato caratterizzata da particolare abilità ed astuzia ma allo sfruttamento del vantaggio derivante da una obiettiva (e non provocata) situazione di confusione creatasi nel luogo del furto, che ha inciso di per sé sulla attività del soggetto deputato alla vigilanza.

2. Dunque, ad avviso del collegio, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la sentenza impugnata non si è adeguatamente e sufficientemente confrontata con le indicazioni contenute nelle Sezioni unite "Quarticelti", nella parte in cui si è affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della destrezza, è necessario che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res".

In particolare - sottolineano le Sezioni unite- "[..]assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell'avvalersi della situazione favorevole comunque creatasi significherebbe valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che, menzionando il fatto commesso, esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola rimproverabilità soggettiva e con la stessa natura oggettiva della circostanza[..]".

3. La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché rivaluti i presupposti di fatto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante alla luce della pronunzia delle Sezioni Unite richiamata e dei principi in essa affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della destrezza, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma in data 10 lugl