Cassation annuls a judgment for apparent reasoning on one charge while upholding the other due to continuance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's judgment regarding one count of threats while upholding the conviction for the other. The appellant argued the reasoning was merely apparent and failed to address specific witness testimony, whereas the court found the first ground valid but the second insufficient to invalidate the entire decision. Consequently, the judgment was set aside only for the specific charge with flawed reasoning, with the case remanded for a new trial on that count alone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen.: A judgment is not null merely because the reasoning is generic or does not detail specific witness credibility, provided the conviction is based on sufficient evidence and the device addresses all charges, even if some are acquitted due to non-constituted facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rapanà Vittorio, nato a Napoli il 31/08/1989 avverso la sentenza del 21/02/2024 del Giudice di pace di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Salerno ha affermato la penale responsabilità di Vittorio Rapanà per due reati di minaccia, uno commesso il 26 settembre 2017 (capo A) e l'altro in data 28 ottobre 2017 (capo B) e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati e considerato più grave il reato di cui al capo B), lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Deve precisarsi in questa sede che il dispositivo della sentenza-documento depositata in data 7 marzo 2024 è diverso da quello di cui è stata data lettura in udienza; in particolare, nel dispositivo della sentenza-documento si afferma:
«Visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., dichiara Rapanà Vittorio responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p. e, per l'effetto, lo condanna, alla pena di €. 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali». Inoltre, nell'intestazione della sentenza i capi di imputazione non sono riportati in modo conforme alla descrizione fattane nel decreto di citazione diretta a giudizio. Mentre nel decreto i due fatti erano distinti tra loro in due differenti capi di imputazione distinti dalle lettere A) e B), nella intestazione della sentenza la descrizione dei due fatti è stata estremamente sintetizzata e le due condotte sono racchiuse in un unico capo di imputazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Vittorio Rapanà, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta in relazione al reato di minaccia contestato al capo B), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen., essendo il dispositivo incompleto nei suoi elementi essenziali, avendo omesso di pronunciare, in relazione al reato contestato al capo B), l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Il ricorrente evidenzia che il dispositivo della sentenza-documento si limita a dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., senza distinguere tra i due capi, mentre nella motivazione si afferma che l'imputato deve essere prosciolto dall'imputazione di cui al capo B) per insussistenza del fatto, non integrando questi gli estremi del delitto di minaccia, e si conclude per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il solo reato di minaccia contestato al capo A). Il ricorrente segnala altresì che il dispositivo letto in udienza è diverso da quello riportato nella sentenza documento e sostiene che la sentenza andrebbe annullata senza rinvio quanto al capo B), in relazione al quale il dispositivo non si pronuncia. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione è meramente apparente, in quanto si snoda in affermazioni estremamente generiche del tutto sganciate dal caso concreto per poi giungere ad un'apodittica affermazione di sussistenza del reato di minaccia ascritto all'imputato senza indicare da quali elementi dovrebbe ricavarsi la sua responsabilità e facendo unico riferimento alla assenza dell'imputato nel corso del giudizio ed omettendo di prendere in considerazione la deposizione della teste Giulia Alberti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve pregiudizialmente osservarsi che non può essere accolta la richiesta del Procuratore generale di riqualificazione del ricorso per cassazione quale appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, poiché, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, nel caso di specie l'imputato non avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza del Giudice di pace, non essendo stato condannato ad una pena diversa da quella pecuniaria e non essendo stato condannato al risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civile.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852). Dovendo farsi riferimento al dispositivo letto in udienza, deve rilevarsi che lo stesso ha provveduto in ordine ad entrambi i capi di imputazione contestati al Rapanà, affermando la sua penale responsabilità per i due reati, unificati dal vincolo della continuazione.
3. Il secondo motivo è fondato. Effettivamente la motivazione è meramente apparente, limitandosi il Giudice di pace ad affermare che «Il dibattimento, attraverso l'esame dei testimoni, ha provato in pieno queste circostanze», senza chiarire quali sono tali testimoni, quale è stato il contenuto delle loro deposizioni, perché essi sono stati ritenuti attendibili o inattendibili, se le loro dichiarazioni erano riscontrate da ulteriori elementi.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice di pace di Salerno, diversa persona fisica, per nuovo giudizio su tale capo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per