Cassation court dismisses appeals against mafia organization convictions citing lack of logical gaps in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Ricci Enrico and Ricci Gennaro against the appellate court's confirmation of their convictions for participation in the Sarno clan. The appellants argued that the lower courts relied on conjectural police statements and ambiguous intercepts without sufficient logical coherence to establish their roles as leaders. The court rejected these claims, affirming that the appellate judgment logically connected the defendants' interactions with clan leaders to their apical positions within the organization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 546, 605 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: Appeals based on alleged logical gaps or lack of motivation are inadmissible when the lower court's reasoning remains coherent and sufficiently motivated regarding the defendant's role in the criminal organization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RICCI ENRICO nato a NAPOLI il 27/01/1958 RICCI GENNARO nato a NAPOLI il 14/07/1988 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A., che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna (emessa dal Tribunale di Napoli il 17/2/2016) di Ricci Enrico e del figlio, Ricci Gennaro, per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., per avere partecipato (dall'aprile 2009 con permanenza), unitamente ad altri (indicati in rubrica e giudicati separatamente), ad una associazione camorristica denominata "clan SARNO", diretta ed organizzata da SARNO Ciro e SARNO Vincenzo. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto RICCI Enrico (detto "Giacomino fraulella") ed il figlio, RICCI Gennaro (il fratello di questi, RICCI Marco, è stato invece giudicato separatamente), rispettivamente capo zona e membro del detto clan, nella zona dei Quartieri Spagnoli, avendo essi contribuito al perseguimento degli scopi del sodalizio, tra i quali il conseguimento della piena egemonia da parte del clan SARNO, storicamente attivo a Ponticelli e nella parte orientale della città, anche in zone centrali di Napoli (quali quelle di Piazza Mercato e dei Quartieri Spagnoli).
2. Ricci Enrico ha proposto ricorso per Cassazione. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416-bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, essendo l'affermazione di responsabilità penale avvenuta in base alle dichiarazioni dei testi di PG, ai verbali dei collaboratori di giustizia ed alle intercettazioni, disattendendo le puntuali censure proposte con l'atto d'appello. In particolare, evidenzia quanto segue. La deposizione dell'ispettore Luongo aveva fornito, al più, spunti investigativi congetturali (quali taluni incontri del Ricci Enrico con esponenti del clan Sarno e la telefonata, priva di significato, fatta subito dopo uno di essi da Ricciardi Giuseppe per avvisare del controllo subito anche dal Ricci).
Il sequestro di una partita di cocaina, tra il 2008 e il 2009, ai danni di Di Napoli Maurizio, era stato infondatamente correlato al Ricci sol perché, per l'ispettore Luongo, questi era stato controllato in compagnia del Di Napoli. Le intercettazioni sarebbero prive di elementi d'accusa, in quanto o tra soggetti diversi dall'imputato, o inerenti persone imprecisate ("Giacomino" e "fraulella" sarebbero soprannomi anche di altri soggetti), o dal significato oscuro (come, ad es., la telefonata numero 166 del 18/1/2019 che parlava di una "imbasciata importante", di cui il D'Amico diceva di voler discutere con Ricci Enrico, che era rimasta ignota nell'oggetto, o la numero 395, stesso giorno, in cui si diceva di affari rimasti inesplicati).
Sarebbero inidonei a reggere le accuse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o perché generiche (quelle del De Felice, ad es., senza l'indicazione di soggetti e/o delitti specifici; quelle degli stessi Sarno, sulla spartizione dei proventi illeciti, non indicata in dettaglio), o perché de relato da fonte innominata (di voci in carcere parlerebbero Scala Vincenzo e Gallozzi Vincenzo) o comunque perché delineanti rapporti diversi da una vera e propria affiliazione al clan Sarno, operando i Ricci in posizione niente affatto subalterna (ad esempio, secondo Scala Vincenzo vi sarebbe stata solo un'alleanza col clan Sarno, finalizzata al controllo, da parte dei Ricci, dei Quartieri Spagnoli, tanto che, secondo il detto collaborante, costoro avevano promesso di provvedere al mantenimento dei familiari di Di Biasi Renato, zio del dichiarante; ed ancora, Sarno Ciro e Sarno Vincenzo avevano parlato di "rapporto di collaborazione con Ricci Enrico", tanto da avere, gli stessi Sarno, mediato nei contrasti insorti tra i Ricci e i Mariano o tra i Ricci e gli Elia, e tanto che l'omicidio di uno degli Elia era avvenuto senza il previo assenso dei Sarno).
In conclusione, si assume che la motivazione della sentenza impugnata non evidenziasse elementi idonei a confermare l'accusa (la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, da parte di Ricci Enrico) e non aveva tenuto conto dei motivi d'appello: essendo insufficiente la mera attribuzione (da parte dei collaboranti) della qualità formale di affiliato, senza che fosse emerso un concreto apporto all'associazione. 2.2. Col secondo motivo, Ricci Enrico lamenta violazione di legge (degli articoli 192, commi 1 e 3, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 416- bis, comma 2, cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il ruolo di vertice a lui contestato.
Tale ruolo, provato, a dire della sentenza impugnata, per essere questi l'unico della famiglia Ricci ad avere la possibilità di diretta interlocuzione con i vertici del clan Sarno, avrebbe richiesto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione dell'effettivo esercizio di un potere che lo rendesse riconoscibile. Per contro, secondo Sarno Giuseppe il Ricci prendeva ordini dal fratellastro, D'Amico Antonio (alias Tonino Fragulella), unico che poi interloquiva col clan Sarno: ciò evidenziava la subalternità rispetto al D'Amico di Ricci Enrico (non compatibile col ritenuto ruolo dirigistico di quest'ultimo). 2.3.
Col terzo motivo Ricci Enrico lamenta violazione di legge (degli articoli 192, 546 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 63, 62 bis e 416 bis cod. pen.), illogicità manifesta e carenza di motivazione, circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura solo equivalente alle aggravanti contestate. Non sarebbe stata valutata, dai giudici di merito, la reale gravità del reato (caratterizzato da una condotta rudimentale, derivando, a tutto concedere, la partecipazione dei Ricci al clan Sarno da quella del fratellastro di Ricci Enrico, D'Amico Antonio) e l'ottimo e collaborativo comportamento processuale (in virtù dell'acquisizione di numerose dichiarazioni di collaboratori).
La pena, dunque, non sarebbe equa e proporzionata ai fatti contestati e ai criteri previsti dall'articolo 133 cod. pen. (essendo stata, la Corte d'appello, fuorviata dall'erroneo presupposto che fosse stata contestata la recidiva).
3. Anche Ricci Gennaro ha impugnato la sentenza d'appello sulla base di motivi in larga parte analoghi al primo (affermazione di non affiliazione al clan Sarno) e terzo (richiesta di circostanze attenuanti generiche prevalenti e di riduzione pena) proposti da Ricci Enrico. Si rimarca, in aggiunta, come già il Tribunale avesse escluso, sulla base del suo ruolo subalterno e di manovalanza, che lo stesso fosse al vertice del sodalizio, e che, in realtà, s'era trattato di un rapporto essenzialmente a due (tra padre e figlio). Il ricorso analizza, poi, i singoli elementi a carico (le dichiarazioni dei vari testi di P.G. e dei collaboranti, le intercettazioni), formulando, come detto, censure analoghe a quelle articolate da Ricci Enrico, a partire da quelle volte a rimarcare la genericità, ai fini dell'accusa, dei fatti emersi, inidonei a dimostrare l'appartenenza dei Ricci al clan Sarno. Il P.M. ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Si chiede, in definitiva, a questa Corte, in violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (nel cui ambito deve essere inquadrata l'omessa o erronea valutazione del materiale probatorio, secondo la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), un nuovo giudizio su tale materiale, mediante critiche, per giunta, generiche e cumulative, richiamandosi (in modo di per sé inammissibile) tutti i vizi motivazionali possibili, tra loro, come noto, eterogenei ed incompatibili (si vedano, al riguardo, oltre alle appena dette Sezioni Unite, anche:
Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 deo. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037), critiche comunque basate su una lettura parziale e parcellizzata dello stesso, oltre che banalmente reiterative di quelle d'appello senza adeguato confronto con le argomentazioni sviluppate in sede di merito: le quali ultime, d'altro canto, ricostruiscono i fatti in modo chiaro, logico (e comunque esente da manifesta illogicità) ed esaustivo (anche in relazione alle doglianze sollevate con l'appello).
Nella specie, denunciando, in modo indistinto, tutti e tre i vizi della motivazione e, per giunta, assunte (e non ben chiare) violazioni di legge, i ricorrenti hanno richiamato vizi eterogenei ed incompatibili tra loro (sull'inammissibile richiamo cumulativo di violazioni di legge e vizi motivazionali si veda Sez. 5, n. 1130 del 4/10/2021, dep. 2022, non massinnata), mirando, in definitiva (si ripete), a conseguire una nuova (e diversa, rispetto a quella del giudice d'appello) valutazione di merito, preclusa in questa sede. È noto, per giunta, che non siano deducibili, in sede di legittimità, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o rispetto ad un atto probatorio ignorato, quando esistente, o affermato, quando mancante), censure, cioè, non tali da determinare una diversa conclusione del processo, ma miranti semplicemente ad una diversa valutazione del compendio probatorio, con cui ci si duole della mancanza di persuasività della motivazione e della sua stessa illogicità, se non manifesta (confronta, in termini, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747, Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965 e Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata).
Insomma, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 5, n.8938 del 19/01/2022, non massimata).
3. È solo per mera completezza, pertanto, che si aggiunge quanto segue. La Corte d'appello ha basato le proprie valutazioni sui seguenti elementi probatori (niente affatto contraddittori o manifestamente illogici), alcuni non considerati dai ricorrenti, altri ritenuti, infondatamente, insufficienti, senza (in definitiva) alcun adeguato confronto con la motivazione oggetto d'impugnazione, laddove riporta: --Le dichiarazioni dell'Isp. Luongo, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non risultano circoscritte al controllo del Ricci Enrico, Sarno Vincenzo e Morgese Mario del 7/1/2009 ed al controllo del Ricci Gennaro con D'Amico Antonio e Ricciardi Giuseppe, avendo correttamente, la sentenza impugnata, desunto dalla frettolosa telefonata, dopo il controllo, di Ricciardi Giuseppe (in cui questi avvisava l'interlocutore che il controllo aveva riguardato anche "Giacomino", pacifico soprannome di Ricci Enrico), l'apprensione per quanto accaduto e, dunque, la necessità di comunicarlo nell'immediatezza (proprio per il ruolo ricoperto da questi all'interno del clan).
—L'affermazione del collaboratore De Felice, secondo cui egli stesso aveva interrotto un incontro a casa di "Tonino Fragulella", presso cui si era recato con Morgese e Ricciardi, proprio per paura di esser controllato dai Carabinieri (presenti in zona) insieme ad esponenti di spicco del clan Sarno (ciò che confermava la correttezza logica del ragionamento di cui al punto precedente, ovvero l'ovvia importanza data dai malviventi ai controlli delle Forze dell'ordine e, dunque, il rilevante ruolo di Ricci Enrico, come desunto dalla Corte d'appello dalla telefonata di cui al punto precedente). --L'intercettazione in carcere nella quale Sarno Ciro sollecitava a più riprese la moglie affinché parlasse con il fratello, Sarno Vincenzo, perché intervenisse sui Ricci e li inducesse a lasciar stare i parenti di Mariano Ciro, fatto che, come logicamente ha ritenuto la Corte d'appello, dimostrava non solo lo stretto legame dei Ricci col clan Sarno, ma anche la diretta influenza sui primi (evidentemente soggetti interni al clan criminale di cui si tratta) da parte degli stessi Sarno.
Il richiamo del sequestro di una partita di cocaina effettuato, tra il 2008 e il 2009, nei confronti di Di Napoli Maurizio (soggetto che proprio in quel periodo era stato controllato con i Ricci), che, nella sentenza gravata, viene logicamente fatto solo per dimostrare come le attività criminali attribuite al sodalizio non fossero affatto teoriche. —Il controllo sul territorio del 12/5/2009, effettuato dal personale del Commissariato di Ponticelli al rione Gaspari presso l'abitazione di Sarno Antonio (imparentato coi vertici del clan), nel corso del quale venivano rinvenuti, tra gli altri, Ricci Enrico e lo stesso Di Napoli (che riferiva di trovarsi lì proprio per aver accompagnato Ricci Enrico).
Le plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, correttamente ritenute dalla Corte d'appello particolarmente attendibili (in ragione del riferimento per lo più a fatti specifici, nonché della loro assoluta concordanza e della provenienza da soggetti che avevano, nel contempo, confessato gravi reati, alcuni di omicidio, e da soggetti ai vertici del clan Sarno), oltre che aggiornate (in quanto si trattava di percorsi collaborativi intrapresi nel 2008 e, dunque, a ridosso dei fatti in oggetto), e che sono riportate alle pagine 11-16 della medesima sentenza d'appello.
A titolo meramente esemplificativo possono richiamarsi alcuni dei passaggi più significativi della sentenza di secondo grado, in cui si riportano le dette dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, fra cui: quello in cui si cita la dettagliata descrizione che il Gallozzi fa dei rispettivi "feudi" criminali, sotto il controllo del clan malavitoso in questione (il gruppo di Cardilli Enzo, di cui faceva parte lo stesso Gallozzi, controllava la zona di S. Anna di Palazzo; il gruppo di Cavuoto Antonio e Morrone Luciano governava la zona di via Trinità degli Spagnoli e di Largo Barracche; il gruppo dei Mariano controllava la zona alta dei Quartieri Spagnoli; il gruppo di Pesce Paolo, detto Chieppe, controllava la zona di via Gilardi; il gruppo dei Ricci, operando all'interno del clan Sarno, controllava inizialmente la zona di via Speranzella, estendendo poi la propria sfera di operatività a Piazza Mercato e ai Quartieri Spagnoli); quello in cui si riportano le analoghe parole di Scala Salvatore e si specifica la fonte della sua conoscenza, niente affatto anonima (ovvero lo zio, Di Biasi Renato); quello in cui si riportano le parole di Sarno Vincenzo (che aveva indicato con precisione i settori di competenza dei Ricci, ossia il traffico di stupefacenti e le estorsioni, e di essere a perfetta conoscenza dei dettagli di un omicidio - commesso da uno dei figli di Ricci Enrico in danno di uno degli Elia - che, come evidenziato dalla Corte d'appello, solo chi era molto vicino agli accusati avrebbe potuto sapere); quello in cui si riportano le analoghe dichiarazioni accusatorie di Capo Guglielmo (con una dettagliata narrazione dell'episodio nel quale Ricci Gennaro ed il cognato, D'Amico Giacomo, si erano recati presso la sua abitazione a Giugliano, molto agitati, il primo armato di pistola, chiedendogli di nascondere Ricci Gennaro presso una sua abitazione in Castel San Lorenzo - SA - avendo il Ricci appena commesso un omicidio ai danni di Todisco Giuseppe, in via Conte di Mola, perché questi aveva schiaffeggiato, dopo un diverbio, il fratello, Ricci Marco, mentre aveva in braccio la figlia: laddove, evidenziata il Capo l'inopportunità di usare tale rifugio, oggetto di attenzioni da parte dei Carabinieri per lo spaccio di droga che vi praticava Cardillo Salvatore, il Ricci Gennaro gli aveva chiesto di accompagnarlo ai traghetti di Mergellina); quello in cui si rammentano le parole di Sarno Vincenzo (il quale, al vertice dell'associazione criminale, aveva descritto, in modo niente affatto generico, secondo il logico giudizio della Corte territoriale, l'aspro conflitto nei Quartieri Spagnoli tra i Ricci e gli Elia, a seguito dell'omicidio di uno degli Elia commesso da uno dei figli di Ricci Enrico, nonché la sua ricomposizione grazie proprio all'intervento del dichiarante, dopo la quale i Ricci, per conto del clan Sarno, si erano dedicati, all'interno dei Quartieri Spagnoli, ai settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti; il quale, inoltre, aveva asserito di essere intervenuto - come confermato dalla detta intercettazione in carcere, nella quale Sarno Ciro aveva sollecitato la moglie affinché parlasse in tal senso con il fratello, Sarno Vincenzo - per convincere i Ricci a non importunare i parenti di Mariano Ciro).
Sempre in modo del tutto logico, la sentenza impugnata rammenta che, proprio i contrasti anzidetti (tra i Ricci, da una parte, e i Mariano e gli Elia, dall'altra), rendevano credibili le dichiarazioni dei collaboratori laddove rimarcavano che essi fossero legati al controllo delle attività illecite (come detto, per lo più estorsioni e spaccio di stupefacenti) nella zona dei Quartieri Spagnoli. In definitiva, l'appartenenza all'associazione malavitosa dei due ricorrenti è ritenuta in modo lineare e logico dalla Corte d'appello (sulla base di dati da essa riportati in modo persino sovrabbondante).
4. Inammissibili sono, altresì, le censure circa la qualifica di capo ascritta a Ricci Enrico. Non solo la sentenza gravata evidenzia, ancora una volta in modo congruo, come i detti collaboratori (la cui attendibilità è stata pure essa oggetto di corretta argomentazione, da parte della Corte d'appello) abbiano chiarito il menzionato ruolo primario in capo a Ricci Enrico (essendo la gestione dei Quartieri Spagnoli a lui affidata, per conto del clan Sarno), ma la sua posizione di rilievo, nell'ambito del sodalizio, risulta riscontrata, in maniera per nulla illogica, secondo la medesima sentenza, dalla considerazione che il Ricci non avesse necessità di rivolgersi previamente al D'Amico per poter interloquire con Sarno Ciro e Sarno Vincenzo, ossia coi vertici indiscussi del clan di riferimento.
Quanto ai frequenti riferimenti ad elementi probatori che dimostrerebbero comunque la subalternità di Ricci Enrico non solo rispetto ai Sarno, ma anche nei riguardi del fratellastro, D'Amico Antonio, unico a poter interloquire col clan Sarno (secondo Sarno Giuseppe), è opportuno ribadire, in diritto, che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, Sentenza n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, Francescone, non massimata; confronta, negli stessi termini, Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890 - 01, Sez. 4, Sentenza n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464 - 01, Sez. 2, Sentenza n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915 - 01).
In modo del tutto logico e coerente con le conclusioni raggiunte, dunque, la Corte d'appello e, prima di essa, il Tribunale di Napoli richiamano (al fine di sostenere il ruolo di capo di Ricci Enrico) le parole di Sarno Ciro e Sarno Vincenzo, pacificamente al vertice del clan Sarno, che, pur se in posizione sovraordinata, evidenziano di essere intervenuti per comporre le varie vicende insorte (e, in particolare, per fare in modo che i Ricci interrompessero il loro atteggiamento aggressivo nei riguardi dei componenti il clan Mariano) proprio su Ricci Enrico: evidentemente nella consapevolezza del suo ruolo apicale rispetto ai componenti della sua famiglia (ovvero del fatto che, parlando con lui, questi avrebbe potuto dare le sue direttive ai suoi subalterni).
In tale contesto, le sentenze di merito richiamano altresì, ancora una volta in modo del tutto logico, la circostanza che l'unico che potesse interloquire con i vertici del clan Sarno fosse proprio Ricci Enrico: in tal modo rimarcandone il sicuro ruolo apicale, nell'ambito dell'organizzazione, seppur non di vertice assoluto.
5. Infine, parimenti inammissibili sono le doglianze sulle pene irrogate e sul giudizio di sola equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Invero, a parte l'improprio riferimento alla recidiva, è evidente che la Corte d'appello abbia ripercorso, anche in modo dettagliato, il vissuto criminale dei due ricorrenti, pervenendo al detto bilanciamento. Al riguardo, è noto che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez 3, n. 26908 del 22/4/2004, RV 229298) e siano sorrette da sufficiente motivazione (sez 1, n. 5697 del 28/1/2003, RV 223442), tale dovendo considerarsi l'aver ritenuto la soluzione della equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, RV 236992;
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01; Sez. 5, n.17974 del 14/02/2024, non massimata). Similmente, si richiama, per la determinazione in genere della pena, l'analogo principio secondo cui tale compito resta nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile presso la Suprema Corte, sempre che sia svolto in modo logico e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142): occorrendo, peraltro, una dettagliata motivazione soltanto se la stessa sia di gran lunga superiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596;
Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, non massimata sul punto). Nella specie, come detto, la Corte d'appello ha analiticamente valutato il vissuto criminoso dei ricorrenti e la gravità (in relazione anche all'elemento soggettivo) dei fatti, pervenendo, secondo un percorso assolutamente logico, alle pene irrogate (in misura ben lungi dall'essere anche solo vicino