Sentenza — n. 32092/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento disposto dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza del 9 maggio 2023, rideterminava la pena inflitta a Filippo Girgenti con le sette sentenze citate in atti, riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati con le stesse giudicati, nella misura finale di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione (pena base anni 2 per il reato di cui alla pronuncia indicata al punto 7, il residuo come aumento per la continuazione in relazione ai reati giudicati con le sentenze menzionate ai punti da 1 a 6). 1.1. L'annullamento della Prima sezione era stato determinato dalla mancata distinzione (reato per reato) delle pene irrogate con le singole sentenze (con particolare ma non unico riferimento alle sentenze del Tribunale di Marsala, già oggetto di un provvedimento di unificazione delle pene) e dalla meramente apparente motivazione della misura dei singoli aumenti di pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32092/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si era pertanto determinata la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., avendo presentato ricorso contro il provvedimento annullato dalla Corte di legittimità la sola difesa del condannato e non la pubblica accusa (Cass. 38740/2019, 39373/2011, 16995/2022). In particolare, in rapporto al provvedimento annullato, si erano aumentate le pene relative al punto 4 (dagli originari mesi 6 di reclusione a mesi 8 e giorni 10), al punto 5 (da mesi 3 di reclusione a mesi 3 e giorni 10), al punto 6 (da mesi 3 di reclusione a mesi 5).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIRGENTI FILIPPO nato a PARTANNA il 26/10/1960 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG, il sostituto ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento disposto dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza del 9 maggio 2023, rideterminava la pena inflitta a Filippo Girgenti con le sette sentenze citate in atti, riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati con le stesse giudicati, nella misura finale di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione (pena base anni 2 per il reato di cui alla pronuncia indicata al punto 7, il residuo come aumento per la continuazione in relazione ai reati giudicati con le sentenze menzionate ai punti da 1 a 6). 1.1. L'annullamento della Prima sezione era stato determinato dalla mancata distinzione (reato per reato) delle pene irrogate con le singole sentenze (con particolare ma non unico riferimento alle sentenze del Tribunale di Marsala, già oggetto di un provvedimento di unificazione delle pene) e dalla meramente apparente motivazione della misura dei singoli aumenti di pena.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Paolo Paladino, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge. La Corte di merito aveva, prima, provveduto allo scorporo del cumulo giuridico operato dal Tribunale di Marsala ed aveva, poi, individuato la pena base negli anni 2 di reclusione inflitti per il più grave reato di cui alla sentenza citata al punto n. 7, fissando, infine, aumenti a titolo di continuazione tali da condurre la pena finale alla misura di anni 4 mesi 6 e giorni 20 di reclusione. Così, però, stabilendo una pena maggiore di quella inflitta nel provvedimento annullato che era stata pari ad anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Si era pertanto determinata la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., avendo presentato ricorso contro il provvedimento annullato dalla Corte di legittimità la sola difesa del condannato e non la pubblica accusa (Cass. 38740/2019, 39373/2011, 16995/2022). In particolare, in rapporto al provvedimento annullato, si erano aumentate le pene relative al punto 4 (dagli originari mesi 6 di reclusione a mesi 8 e giorni 10), al punto 5 (da mesi 3 di reclusione a mesi 3 e giorni 10), al punto 6 (da mesi 3 di reclusione a mesi 5).
3. Il Procuratore generale della Repubblica preso questa Corte, nella persona del sostituto Alessandro Cimmino, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Questa Corte, infatti ha già avuto modo di affermare che, in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di "reformatio in peius" sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747; Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini, Rv. 251521). Così che la pena finale fissata dalla Corte di merito, quale giudice del rinvio, non avrebbe potuto essere, come invece era stata, più grave di quella fissata nel provvedimento annullato su ricorso del solo condannato.
2. A ciò deve aggiungersi che, in via generale (e così anche nel caso disciplinato dall'art. 671 cod. proc. pen.), costituisce la ridetta "reformatio in peius", oltre alla irrogazione di una maggiore pena complessiva, anche l'aumento di qualsiasi segmento della stessa (e, quindi, sia della pena base sia degli aumenti per la continuazione: da ultimo Sez. 2, n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738)1, salvo i casi, non ricorrenti quando la continuazione sia valutata dal giudice dell'esecuzione ai sensi del citato art. 671 cod. proc. pen., in cui vi sia stata una diversa qualificazione di alcuni dei fatti-reato o vi siano state delle assoluzioni parziali.
3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato non rispettando i ricordati principi di diritto, né in ordine alla misura della pena complessiva né avuto riguardo ad alcuni degli aumenti (sopra ricordati) per i reati posti in continuazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna