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Ordinanza — n. 32089/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late filed and lacking substantive grounds regarding apparent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Lorenzo Quilici's cassation appeal inadmissible due to procedural delay and lack of substantive merit. The appeal was filed on February 25, 2022, exceeding the 45-day deadline established by the 90-day filing period for the October 2021 appellate judgment. Furthermore, the court noted the appeal's generic nature failed to address the lower court's explicit reasoning regarding Quilici's status as a de facto administrator.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for filing, and if the grounds raised are generic and do not correspond to the content of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit expiration apparent reasoning defect de facto administrator status procedural delay penalty bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è da trattare ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata risultava emessa il 12 ottobre 2021, depositata il 29 dicembre 2021, quindi nei termini per il deposito fissati — ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. — in giorni novanta, che andavano scadere il 10 gennaio 2022.
Art. 616 c.p.p.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Lorenzo Quilici risulta articolato in un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUILICI LORENZO nato il 27/12/1954 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 12 ottobre 2021, depositata il 29 dicembre 2021 riformava parzialmente quella del Tribunale di Lucca, dichiarando l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta sub capo D), confermando la responsabilità di Lorenzo Quilici in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione (capo A), documentale generica (capo B), nonché per aver cagionato il fallimento a mezzo di operazioni dolose (capo C).

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Lorenzo Quilici risulta articolato in un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce vizio di motivazione, rilevando come la sentenza impugnata risulti aver offerto una motivazione apparente in ordine alla richiesta di delibazione delle dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri, contestandosi la qualità di amministratore di fatto dell'imputato.

4. Il ricorso è da trattare ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, per le ragioni che seguono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

2. La sentenza impugnata risultava emessa il 12 ottobre 2021, depositata il 29 dicembre 2021, quindi nei termini per il deposito fissati — ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. — in giorni novanta, che andavano scadere il 10 gennaio 2022. Da tale data decorrevano i 45 giorni per l'impugnazione, con scadenza al 24 febbraio 2022. Il ricorso invece è stato presentato a mezzo raccomandata inviata il 25 febbraio 2022, quindi tardivamente 3. Per altro va anche evidenziato che il motivo di ricorso, oltremodo generico, non si confronta assolutamente con il contenuto della sentenza, che rende conto ampiamente in modo non manifestamente illogico della qualità di amministratore di fatto del ricorrente 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme