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Ordinanza — n. 32088/2024 — snpen Generato dall'IA

CPC appeal dismissed; preliminary judge's dismissal of opposition and filing order transmitted to Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Giovannetti's appeal against the preliminary judge's order dismissing his opposition and ordering the filing. Giovannetti argued the decision was functionally abnormal because the judge failed to conduct supplementary investigations or justify their superfluousness. The court ruled that the appeal was a 'reclamo' under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure, which is non-appealable, and therefore transmitted the case to the Tribunal of Tivoli for a monocratic decision.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p.: A 'reclamo' against a preliminary judge's order dismissing an opposition and ordering the filing is non-appealable and must be transmitted to the Tribunal for a monocratic ruling.

Parole chiave

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reclamo procedurale archiviazione penale opposizione offesa indagini suppletive Tribunale monocratico minaccia nel diritto penale sospensione dell'istruzione assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod.
Art. 568, comma 5 c.p.p.
Pertanto, a mente dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNETTI VINCENZO nato a ZAGAROLO il 21/06/1958 parte offesa nel procedimento c/ DUCA PIERINO nato a ZAGAROLO il 21/05/1949 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, all'esito dell'udienza camerale ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata inammissibile l'opposizione della persona offesa Vincenzo Giovannetti, rilevando inoltre la fondatezza nel merito della richiesta di archiviazione per il reato di minaccia, disponeva l'archiviazione.

2. Avverso il decreto ricorre Vincenzo Giovannetti, per il tramite del difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo, con il quale deduce abnormità funzionale del provvedimento impugnato, non avendo il G.i.p. disposto le richieste indagini suppletive e non avendo motivato in ordine alla superfluità delle stesse, determinando una stasi del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche e superflue, in quanto la richiesta riguardava solo l'indagine relativa ai poteri del presidente dell'associazione che aveva estromesso, a suo dire, l'opponente. Inoltre, il G.i.p. valutava anche nel merito l'ipotesi accusatoria, escludendo la rilevanza penale della condotta, non integrante alcuna minaccia o violenza, come risultava dalla annotazione di polizia giudiziaria in atti, peraltro non risultando configurabile il delitto abuso di ufficio, per l'assenza della qualità di pubblico ufficiale dell'indagato e per l'assenza di una violazione di legge, dovendo la vicenda essere ricondotta a ambiti civilistici.

2. Tanto premesso, deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato è stato adottato nel vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.

3. Pertanto, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Tivoli in composizione monocratica.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli