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Ordinanza — n. 32084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because reasons were signed by a lawyer not enrolled in the special bar registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds for appeal were signed by a lawyer not enrolled in the special bar registry required for higher courts. The appellant argued the appeal was converted from an appeal, but the court held no exception exists for this procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are signed by a lawyer not enrolled in the special bar registry, with no exception for appeals converted into cassation appeals.

Parole chiave

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special bar registry cassation appeal inadmissible appeal procedural defect lawyer enrollment difetto di legittimazione del ministero pubblico esame delle censure formali ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina ex art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei
la inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
25800001; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Salvio Stefania nata a Napoli il 12/09/1974 avverso la sentenza dell'11/09/2023 (depositata 1'11/12/2023) del Giudice di Pace di Scalea; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso di Salvio Stefania; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Agnino

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. rilevato che i motivi sono stati proposti da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

2. considerato che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale determina ex art. 613 cod. proc. pen. la inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19023 del 15/03/2017, Mazei, Rv. 26969001);

3. osservato che non rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione, giacché secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 25800001; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 26969001);

4. osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/05/2024 L'estensore