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Ordinanza — n. 32082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRAULO GIUSEPPE nato a EBOLI il 13/09/1979 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE d'APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe Giraulo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata ridotta la pena nei suoi confronti per i reati di furto aggravato di tre bombole di ossigeno medicale e di interruzione dell'utilizzo dell'ambulanza, servizio di pubblica utilità.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Giuseppe Giraulo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata ridotta la pena nei suoi confronti per i reati di furto aggravato di tre bombole di ossigeno medicale e di interruzione dell'utilizzo dell'ambulanza, servizio di pubblica utilità.

Parole chiave

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peggioramento notevole della salute caso di rigore risarcimento alle vittime di reati circostanze aggravanti o attenuanti obbligo di ridurre il danno infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che si colloca al di fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente è del tutto generico e proposto per una censura - la mancata motivazione ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRAULO GIUSEPPE nato a EBOLI il 13/09/1979 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE d'APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe Giraulo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata ridotta la pena nei suoi confronti per i reati di furto aggravato di tre bombole di ossigeno medicale e di interruzione dell'utilizzo dell'ambulanza, servizio di pubblica utilità.

2. Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dal ricorrente è del tutto generico e proposto per una censura - la mancata motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. - che si colloca al di fuori dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522;

Sez. 5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggi