Sentenza — n. 32080/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano impugna l'ordinanza emessa il 29.1.2024 con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano non ha convalidato l'arresto di Erwin Ernesto Madrid Aguilar, Claudio Simon Tapia Rivera, Juan Carlos Calupi Diaz per i reati di concorso in due episodi di furto aggravato, rilevata la mancanza di querela (in realtà esistente ma non trasmessa per intero al gip, in ragione di un errore nelle copie). Il ricorrente evidenzia che l'arresto avrebbe dovuto essere ugualmente convalidato, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., che regola esplicitamente il caso di arresto obbligatorio in flagranza, per i reati procedibili a querela, qualora questa non sia stata contestualmente proposta, prevedendo le legittimità dell'arresto e l'eventuale rimessione in libertà se la condizione di procedibilità non sopraggiunga oppure vi sia rinuncia o rimessione della querela nel termine di 48 ore dall'arresto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32080/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 maggio 2023, n. 60, vigente al momento dell'arresto, prevede, in proposito, che "Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel e termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà...".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVEZZANOnel procedimento a carico di: MADRID AGUILAR ERWIN ERNESTO nato il 20/04/1962 TAPIA RIVERA CLAUDIO SIMON nato il 27/09/1985 CALUPI DIAZ JUAN CARLOS nato il 22/09/1995 avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto i
RITENUTO IN FATTO
1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano impugna l'ordinanza emessa il 29.1.2024 con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avezzano non ha convalidato l'arresto di Erwin Ernesto Madrid Aguilar, Claudio Simon Tapia Rivera, Juan Carlos Calupi Diaz per i reati di concorso in due episodi di furto aggravato, rilevata la mancanza di querela (in realtà esistente ma non trasmessa per intero al gip, in ragione di un errore nelle copie). Il ricorrente evidenzia che l'arresto avrebbe dovuto essere ugualmente convalidato, ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen., che regola esplicitamente il caso di arresto obbligatorio in flagranza, per i reati procedibili a querela, qualora questa non sia stata contestualmente proposta, prevedendo le legittimità dell'arresto e l'eventuale rimessione in libertà se la condizione di procedibilità non sopraggiunga oppure vi sia rinuncia o rimessione della querela nel termine di 48 ore dall'arresto.
2. Il Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di non convalida dell'arresto, aderendo alle ragioni del pubblico ministero ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La querela nei confronti degli imputati, per i reati loro ascritti, era stata proposta regolarmente prima della richiesta di convalida dell'arresto ed era risultata mancante solo per un errore nell'invio delle copie del fascicolo del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. La querela è comunque atto con valenza esterna, data la sua natura mista processuale e sostanziale (da ultimo, sul tema, cfr. Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749), sicchè comunque dispiegava i suoi effetti legittimanti dell'arresto.
3. In ogni caso, la nuova formulazione dell'art. 380, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 24 maggio 2023, n. 60, vigente al momento dell'arresto, prevede, in proposito, che "Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel e termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà...".
Evidentemente, la convalida dell'arresto di un reato procedibile a querela, qualora questa non sia stata ancora sporta, deve avvenire prevedendo un raccordo tra i tempi di convalida e quelli di presentazione della querela. Raccordo che, nel caso di specie, è stato perfettamente rispettato poiché la querela era stata presentata regolarmente nei tempi dati dalla disposizione modificata (e solo per un errore di fotocopiatura non era stata trasmessa).
4. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché gli arresti sono stati legittimamente eseguiti. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza di non convalida perché gli arresti sono stati legittimamente es