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Ordinanza — n. 31863/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows term restoration for Michael Levacovich due to clerical error by appellate registry regarding sentence deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted Michael Levacovich's request for term restoration under Article 175 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that a clerical error by the appellate registry prevented them from learning the second-instance judgment was deposited until after the appeal deadline expired. The court ruled in favor of the client, establishing that such erroneous information from the registry constitutes force majeure, provided the delay is proven by official records rather than mere assertions.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.p.; Art. 544 c.p.p.: The court establishes that an erroneous communication from the registry regarding the non-deposit of a judgment, which causes the defense to miss the appeal deadline, constitutes force majeure justifying term restoration.

Parole chiave

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term restoration force majeure clerical error registry communication appeal deadline judgment deposit procedural remedy declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 175 c.p.p.
la seguente ORDINANZA sul ricorso per restituzione nel termine ex art. 175 cod.
Art. 544 c.p.p.
1016/2021, riservando in 90 giorni il deposito delle motivazioni; - il termine previsto dall'art. 544, comma 3, cod.
art. 175 cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso per restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44509 del 7/07/2015
Sez. 6, n. 21901 del 3/04/2014
264965 - 01; Sez. 6, n. 21901 del 3/04/2014, Rv.
Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007
259699 - 01; Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Rv.
Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di: Levacovich Michael, nato il 4/08/1995 a Udine, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 1/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, ha concluso chiedendo che la Corte restituisca l'istante nel termine per impugnare la sentenza,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 luglio 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 31 ottobre 2019 con la quale Veronica Hudorovich e Michael Levacovich erano stati condannati alla pena di giustizia in quanto ritenuti colpevoli di concorso nei delitti di furto aggravato e ricettazione.

2. L'avv. Massimiliano Aita, difensore di fiducia di Michael Levacovich, ha proposto istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. deducendo che: LL - con sentenza in data 10 luglio 2021 la Corte di appello di Trieste ha pronunciato, nei confronti di Veronica Hudorovich e di Michael Levacovich, il dispositivo della sentenza n. 1016/2021, riservando in 90 giorni il deposito delle motivazioni; - il termine previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. era scaduto il giorno 30 settembre 2021; - il difensore di Levacovich, a mezzo PEC indirizzata alla cancelleria penale della Corte di appello di Trieste, trasmessa in data 30 ottobre 2021, aveva chiesto il rilascio di copia della sentenza, qualora depositata, posto che il termine per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto il 14 novembre 2021; - a seguito di tali richieste, la cancelleria penale con comunicazione a mezzo PEC in data 4 novembre 2021, aveva riferito che la sentenza, nella data indicata, non risultava ancora depositata; - a seguito di una comunicazione telefonica intercorsa in data 26 novembre 2021 con l'avv.

Paolo Michelutti, difensore della coimputata, l'avv. Aita aveva appreso che la sentenza di appello era stata depositata in data 29 settembre 2021; - in data 14 novembre 2021 era, tuttavia, spirato il termine per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza in questione; - sussiste, nel caso in esame, la forza maggiore idonea a giustificare la remissione in termini onde proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza in questione, atteso che il difensore, benché avesse diligentemente reiterato le richieste di copia della sentenza entro i termini previsti per poter proporre ricorso in cassazione, solo in data 26 novembre 2021 avrebbe avuto contezza del fatto che la sentenza n. 1016/2021 era stata depositata in data 29 settembre 2021; - la decadenza dal termine per la proposizione del ricorso per cassazione non sarebbe imputabile a negligenza del difensore, quanto a una errata informazione addebitabile, in via esclusiva, alla cancelleria penale della Corte di appello di Trieste, per non aver comunicato che la sentenza di secondo grado risultava essere stata già depositata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta è fondata.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra un'ipotesi di forza maggiore, che .può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito. Nondimeno, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare, a sostegno del proprio assunto, dichiarazioni provenienti dal medesimo o da altri difensori interessati (Sez. 2, n. 44509 del 7/07/2015, Rv. 264965 - 01; Sez. 6, n. 21901 del 3/04/2014, Rv. 259699 - 01; Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Rv. 236805 - 01).

3. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorso il difensore è imputabile alla erronea informazione fornitagli dalla cancelleria, la quale ha comunicato che la sentenza non era stata ancora depositata, in risposta a una specifica richiesta della difesa, formulata in data 30 ottobre 2021, reiterata il 3 e il 5 novembre 2021. Non pertinente appare, nella specie, il richiamo al principio di diritto secondo cui, in tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre una tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di avere richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandemici" (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816 - 02).

Detto principio, invero, è stato enunciato in relazione a vicenda del tutto diversa, in cui la difesa dell'imputato si era limitata a reiterare le richieste di rilascio della copia della sentenza, senza che ad esse avesse fatto seguito, in assenza di risposta da parte della cancelleria, una ulteriore verifica ad opera del difensore e, dunque, senza che si fosse ingenerato, come invece avvenuto nel caso di specie, un qualunque affidamento da parte di un soggetto qualificato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta proposta dalla difesa di Michael Levacovich deve essere accolta, sicché deve disporsi la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10 luglio 2021 nel proc. 228/20 RG APP. PER QUESTI MOTIVI Restituisce Levacovich Michael nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste del