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Ordinanza — n. 31707/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evident non-punishment grounds in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Pierluigi Muschiato's appeal inadmissible without procedural formalities. The lower court applied criminal penalties for fraudulent bankruptcy, but the appellant argued the lack of non-punishment grounds violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a ground must be evident in the judgment text to be contestable, which it was not here.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal challenging the absence of non-punishment grounds is inadmissible unless the lower court's judgment explicitly evidences such grounds.

Parole chiave

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non-punishment grounds evident reasoning requirement inadmissible appeal Article 129 procedural code Article 610 procedural code irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019
(ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muschiato Pierluigi nato a Monastero Bormida il 24 novembre 1960; avverso la sentenza dell'8 marzo 2024 del Tribunale di Alessandria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

- che il Tribunale di Alessandria ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Pierluigi Muschiato in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, a lui ascritti in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de