Cassation appeal against sentencing order dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing order outside the specific grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for excessive punishment and lack of reasoning regarding Article 129, but the Court held that only specific defects like legal qualification errors or sentencing illegality allow cassation against such orders. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MNII SAID CUI 02ZEXWO nato a TISSA TAOUNATE (MAROCCO) il 20/02/1987 avverso la sentenza del 17/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2024, il G.U.P. del Tribunale di Verona ha applicato a EL MNII Said la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110 e 497-bis, commi 1 e 2 cod. pen. (capo A) e artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (capo B).
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la «violazione di legge» e la carenza di motivazione, in particolare in ordine alla sussistenza di una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; all'eccessività della pena irrogata e al difetto di motivazione sul punto, nonché la erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).
Alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza, essa può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865), o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), situazione che non ricorre nel caso in esame.
4. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).
5. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 maggio 2024 Il Consigliere es